La rimessione del processo (articolo 45-49 del c.p.p.) è prevista in tutti quei casi in cui l’imparzialità e l’indipendenza dell’organo giudicante è messa in pericolo dalle situazioni ambientali presenti le luogo in cui, secondo le normali regole della competenza territoriale, dovrebbe svolgersi il giudizio.

Deve trattarsi di gravi situazioni locali, tali da turbare la celebrazione del processo e che non possono essere eliminate se non ricorrendo alla rimessione.

In particolare perché possa essere richiesta la rimessione l’art 45 richiede che ricorrano almeno una delle seguenti condizioni:

  • pregiudizio alla libera determinazione delle persone che partecipano al procedimento (si pensi ad es. alla possibilità che le parti subiscano violenze fisiche o psicologiche che le inducano a compiere determinate scelte che altrimenti non avrebbero considerato).
  • pregiudizio alla sicurezza o all’incolumità pubblica (si pensi ad es. al rischio conclamato che lo svolgimento del processo in quel luogo possa portare a degli attentati nell’aula giudiziaria).
  • Legittimo sospetto: che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non essere imparziale o comunque a non essere sereno nel momento in cui compie gli atti rientranti nella sua funzione

Per la giurisprudenza è netta la differenza fra libertà di determinazione delle persone ch partecipano al processo e legittimo sospetto. Il pregiudizio della libertà di autodeterminazione dei partecipanti al processo è il condizionamento che questi subiscono, in quanto soggetti passivi di una vera e propria coartazione fisica o psichica che, incidendo sulla libertà morale, impone loro una determinata scelta, quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario.

Il legittimo sospetto è, invece, il ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non essere imparziale o sereno, dovendosi intendersi per imparzialità la neutralità, la indifferenza, del giudice rispetto al risultato, rispetto all’esito del processo. La formula di legittimo sospetto appare più comprensiva della formula libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l’accento sull’effetto potenziale, cioè sul pericolo concreto che possano risultare pregiudicate l’imparzialità o la serenità del giudizio.

I motivi di legittimo sospetto sono configurabili, dunque, quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito.

In entrambi I casi, il contesto ambientale extragiudiziario rappresenta la causa pregiudicante e solo successivamente riverbera I suoi effetti all’interno della vicenda processuale.

Da quanto detto fin ora si capisce che la rimessione si distingue dalla ricusazione e dall’astensione in quanto non riguarda motivi soggetti che privano il giudice dell’imparzialità e dell’indipendenza necessaria al giudizio bensì condizioni esterne oggettive che minano l’imparzialità e la serenità del procedimento.

Per assicurare il sereno svolgimento del processo, esso viene trasferito (mediante rimessione) ad una diversa sede giudiziaria che si presume immune da condizionamenti ambientali.

E’ evidente che questo istituto finisce per compromettere il requisito della naturalità (inteso come collegamento del giudice con la realtà socio-culturale che va a giudicare) di cui all’articolo 25 della Costituzione. Il legislatore, tuttavia, ha ritenuto preferibile tutelare il regolare svolgimento del processo piuttosto che la naturalità.

Per quanto riguarda il procedimento con cui si realizza la rimessione del giudizio: la domanda di remissione può essere proposta dall’imputato o dal pubblico ministero presso il giudice procedente in ogni stato e grado del giudizio. Su di essa si pronuncerà la Corte di Cassazione in camera di consiglio. In attesa della pronuncia della Cassazione l’articolo 47 del c.p.p. prevede la possibilità del giudice di disporre con ordinanza la sospensione del processo fino alla pronuncia della suprema corte. La stessa Cassazione potrà disporre con ordinanza la sospensione del procedimento.

Se la Cassazione accoglie la domanda, rimetterà con ordinanza il processo ad un altro giudice che verrà designato applicando la disciplina di cui all’art 11 del c.p.p. (che si occupa dell’identificazione del giudice competente per i procedimenti che riguardano i magistrati). A questo punto il nuovo giudice designato dalla Cassazione, procederà alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente alla rimessione (sempre che una parte lo richieda e sempre che non si tratti di atti per cui è divenuta impossibile la ripetizione).

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