L’art. 101 aggiunge salvo che la legge disponga altrimenti , inciso questo da cui si desume:

  • che il principio del contraddittorio ha valore di regola generale;
  • che al principio del contraddittorio si può derogare, ma solo a mezzo di norme aventi valore formale di legge e non quindi di atti di autonomia privata o di regolamenti.

Data la rilevanza del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.), comunque, le deroghe all’art. 101 non possono oltrepassare determinati limiti. La dottrina, al riguardo, parla di ipotesi nelle quali il contraddittorio si realizza in via posticipata o eventuale, volendo con ciò porre in evidenza che in tali casi il contraddittorio non viene eliminato ma si realizza solo dopo l’emanazione del provvedimento giurisdizionale. Le ipotesi in cui il legislatore ammette che il giudice possa emanare un provvedimento inaudita altera parte possono essere raggruppate in tre categorie:

  • ipotesi nelle quali il contraddittorio è posticipato in quanto la preventiva audizione del contro interessato frustrerebbe la pratica efficacia del provvedimento richiesto ;
  • ipotesi nelle quali l’urgenza di provvedere è tale da non sopportare neanche i tempo di attuazione del contraddittorio;
  • ipotesi nelle quali il contraddittorio non è assicurato preventivamente in considerazione della particolare natura del diritto fatto valere o della particolare natura della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.

In tutte queste ipotesi, in sostanza, il contraddittorio non risulta essere eliminato quanto piuttosto differito nel tempo.

Principio del contraddittorio e legittimazione ad agire

La legittimazione attiva o passiva ad agire non può essere fondata sul principio del contraddittorio: l’art. 101, infatti, si limita a disporre che il giudice non possa emanare alcun provvedimento se alle parti da o nei confronti delle quali è stata proposta la domanda giudiziale non è stata preventivamente data la possibilità di interloquire sul thema decidendum. La legitimatio ad causam, al contrario riguarda il problema relativo all’accertare se la domanda sia stata proposta da e nei confronti dei soggetti cui la legge attribuisce la legitimatio ad causam

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