Legittimazione straordinaria ad agire
Si può distinguere la legittimazione ordinaria ad agire (affermazione della titolarità della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio) da altri istituti, come ad esempio la Legittimazione straordinaria ad agire: si consente ad un soggetto ad agire in nome proprio per un diritto altrui (è la stessa definizione della sostituzione processuale poiché questa è una delle ipotesi di legittimazione processuale straordinaria ad agire).
Altra ipotesi è quella prevista dall’art. 105.2 c.p.c. che prevede l’istituto dell’intervento adesivo: “un terzo può intervenire in un processo già pendente per sostenere le ragioni di una delle parti, quando ha un proprio interesse”. Un terzo propone una domanda di mero accertamento in ordine ad un rapporto giuridico controverso fra le parti, chiede al giudice di accertare che la situazione sostanziale è esattamente come quella configurata dalla parte a favore della quale intervengo (es. Tizio contesta il diritto di proprietà di Caio. Caio ha costituito un diritto di usufrutto a favore Sempronio. Sempronio ha un diritto la cui esistenza dipende dall’esistenza del diritto del suo dante causa, pertanto ha un interesse ad intervenire e propone una domanda di accertamento in ordine ad un rapporto giuridico altrui. Chiede cioè che venga accolta la domanda di Caio). Il terzo è chiamato interveniente adesivo che agisce in nome proprio (diventa parte del processo) per un diritto altrui (è un legittimato straordinario ad agire). La differenza con la sostituzione processuale sta nel fatto che l’interveniente adesivo non avrebbe mai potuto instaurare lui il processo sin dall’inizio (può agire solo se il processo è stato instaurato da altri).
Anche il PM può esercitare le azioni nei casi previsti dalla legge (art. 69 c.p.c.). anche questo è un caso di legittimazione straordinaria, però sui generis poiché agisce per la tutela di un interesse pubblicistico, non privatistico. (es. art. 117 cc. anche il PM può intervenire per impugnare un matrimonio nullo).
Legittimazione ad agire passiva
Può essere definita come “l’affermazione, da parte dell’attore, che il convenuto è il titolare, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio” (es. Tizio ha dato una somma a mutuo a Caio e agisce per la restituzione. Tizio deve affermare di essere il titolare del diritto alla restituzione della somma, e deve anche affermare che colui che ha convenuto è colui che è obbligato a restituirla).
Nelle sentenze talvolta si conserva l’uso del termine “legittimazione” in uno senso di “titolare del diritto controverso”.