Prova costituenda, orale e legale.

È la dichiarazione di fatti sfavorevoli a sé e favorevoli all’altra parte.

Si distingue fra:

–          Confessione giudiziale:
Spontanea: quando è contenuta in un qualsiasi atto del processo che è sottoscritto dalla parte (non dal suo rappresentante);
Provocata: quando si ha con l’interrogatorio formale (chiamato anche interpello). Questo consiste nella formulazione di una serie di fatti sui quali la controparte è chiamata a rendere l’interrogatorio (a dire se è vero o meno tale fatto). Questi fatti devono essere formulati per capitoli separati e specifici (indicati con precisione nel tempo e nello spazio). Se sono generici è impossibile sia un giudizio sulla rilevanza, sia formulare una prova contraria per la controparte.

L’interrogatorio libero è quello previsto dall’art. 117 c.p.c.: il giudice, in ogni stato e grado del processo, può disporre la comparizione personale delle parti per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le risposte date dalle parti in contraddittorio fra di loro non possono mai integrare confessione. Questo è un mezzo per il giudice di conoscere la vera materia del contendere, è anche un mezzo di chiarificazione per le parti. Ha un rilevo probatorio in quanto il giudice vi può trarre argomenti di prova;
–          Confessione stragiudiziale:
Quando è resa o alla parte o al suo rappresentante: in questo caso ha la stessa efficacia di confessione giudiziale (efficacia di prova legale);
Quando è resa o a un terzo oppure è contenuta in un testamento: in questi casi è liberamente valutabile;

Non può essere provata con testimoni se ha per oggetto fatti per i quali la prova per testimoni non è ammessa (es. non si può provare per testimoni patti aggiunti o contrari ad un documento rispetto ai quali si alleghi che sono anteriori o contemporanei a quel documento. In questo caso non si può neanche provare con testimoni la confessione stragiudiziale di quei patti aggiunti o contrari).

La ficta confessio (art. 232 c.p.c.) si ha quando la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere: in questo caso il giudice, valutata ogni altra circostanza, può ritenere ammessi quei fatti.
Il fondamento è costituito da una massima di esperienza: normalmente una parte non dichiara fatti sfavorevoli a sé e favorevoli all’altra parte se questi fatti non sono veri. È possibile la revoca della confessione per errore di fatto o violenza morale.

Presupposti della confessione:
–          La confessione deve provenire da persona capace di disporre del diritto cui si riferiscono i fatti confessati, e questo diritto devono avere natura disponibile;
–          Non serve la consapevolezza degli effetti, è sufficiente la consapevolezza delle dichiarazioni dei fatti.

Quando la confessione è resa solo da alcuni dei litisconsorti necessari, essa è liberamente valutabile. Quando invece è resa da alcuni dei litisconsorti facoltativi, vincola chi l’ha resa.
È controverso nel caso degli obbligati solidali. Qui dipende da come si costruisce il fenomeno delle obbligazioni solidali:
–          Se la si costruisce come un’unica obbligazione la soluzione dovrebbe essere nel senso che la confessione resa da alcuno degli obbligati solidali è liberamente valutabile;
–          Se si costruisce l’obbligazione solidale come un fascio di obbligazioni che sussiste fra tutti gli obbligati solidali, si deve ritenere che la confessione resa da uno degli obbligati solidali vincoli sé stesso e non gli altri.
Art. 2734 cc. stabilisce il cosiddetto  principio dell’inscindibilità della confessione: prevede il fenomeno per cui una parte formula delle dichiarazioni che hanno carattere confessorio (sono sfavorevoli a sé e favorevoli all’altra parte), ma contemporaneamente fa ulteriori dichiarazioni che o infirmano l’efficacia delle dichiarazioni sfavorevoli o ne modificano o estinguono gli effetti (es. dichiarazioni favorevoli alla parte stessa). In questo caso, se la controparte non contesta le dichiarazioni favorevoli, allora anche queste hanno efficacia di prova legale (es. è vero che tu mi hai dato la somma data a mutuo, ma io poi te l’ho restituita); se invece contesta le dichiarazioni favorevoli, allora tutto è liberamente valutabile (non è possibile scindere la confessione).

Lascia un commento