Il codice Rocco distingue i reati in delitti e contravvenzioni; i delitti rappresentano le forme più gravi di illecito penale, le contravvenzioni le forme meno gravi. Buona parte delle contravvenzioni è costituita dagli illeciti di polizia, prima affidati alla competenza dell’Autorità amministrativa.

La dottrina per molto tempo, ha cercato di rinvenire un criterio sostanziale di differenziazione tra delitti e contravvenzioni:

Secondo un punto di vista risalente al Beccaria, mentre i delitti offenderebbero la sicurezza pubblica e privata, le contravvenzioni violerebbero soltanto leggi destinate a promuovere il pubblico bene. Tale impostazione non è però, compatibile con la realtà moderna, caratterizzata da un aumento di delitti posti a protezione di interessi di pura creazione legislativa e di contravvenzioni, invece finalizzate alla protezione di beni preesistenti all’attività di legiferazione.

Secondo un’altra teoria, i delitti offenderebbero le condizioni primarie del vivere civile, mentre le contravvenzioni minaccerebbero le condizioni secondarie e contingenti della convivenza. In realtà, anche le contravvenzioni possono aggredire le condizioni primarie della vita sociale, per cui anche tale tesi è da scartare.

Un ulteriore concezione risalente al Rocco, fa leva sull’idea che le contravvenzioni sono azioni od omissioni contrarie all’interesse amministrativo dello Stato, interesse quale si riflette sia nell’attività della polizia di sicurezza, sia nell’attività amministrativa sociale diretta a migliorare le condizioni del vivere civile. Oggi, però si nota l’aumento delle ipotesi delittuose a tutela di interessi latu senso amministrativi, per cui anche tale tesi è da scartare.

Oggi, la differenza tra le due specie di reato si fa poggiare su di un criterio quantitativo, nel senso cioè, che vengono distinte solo in ragione della maggiore o minore gravità.

Con la rivalutazione dell’illecito amministrativo, si è discusso sulla possibilità di superare la vecchia bipartizione e trasferire per intero, il blocco degli illeciti contravvenzionali nella categoria degli illeciti puniti con sanzione pecuniaria amministrativa. Però, una tale trasformazione appare sconsigliabile perché:

Esistono tipi di illeciti, i quali pur non integrando i requisiti richiesti dalla qualificazione in termini di delitto, non tollerano una riduzione a mero illecito amministrativo. O perché la semplice sanzione amministrativa apparirebbe poco proporzionata rispetto al rango del bene protetto o al grado dell’offesa; o perché tale sanzione garantirebbe un’efficacia preventiva minore rispetto al ricorso alla sanzione penale.

È necessario configurare modelli di disciplina penale differenziati in funzione delle peculiarità strutturali di determinati illeciti.

Il mantenimento della distinzione tra delitti e contravvenzioni, può poi trovare giustificazione nell’esigenza di configurare modelli di disciplina penale differenziati in funzione delle peculiarità strutturali di determinati illeciti.

 

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 Febbraio 1986

Stabilisce criteri orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni. Secondo tale circolare, il settore privilegiato della materia contravvenzionale si dovrebbe circoscrivere a 2 categorie di illeciti:

Fattispecie di carattere preventivo- cautelare che codificano regole di prudenza, perizia, diligenza … finalizzate alla tutela di beni primari quali la vita, l’integrità fisica … . In queste fattispecie, l’inosservanza delle norme è ugualmente significativa, indipendentemente dall’elemento psicologico dell’agente. La non punibilità del tentativo viene giustificata, con la natura intrinseca dei reati di pericolo.

Fattispecie concernenti la disciplina di attività sottoposte a un potere amministrativo, per il perseguimento di uno scopo di pubblico interesse. (solo per tali illeciti troverebbe vera giustificazione il regime previsto per le contravvenzioni). In queste fattispecie l’elemento psicologico è indifferente, poiché l’illiceità dipende da una valutazione operata dalla P.A. e la non punibilità del tentativo viene giustificata col fatto che ciò che rileva penalmente non è un’azione diretta a realizzare l’attività sottoposta al potere amministrativo, ma proprio la realizzazione di quest’ultima.

La circolare mette in evidenza come il regime delle contravvenzioni, non presenta univocamente elementi di minore gravità rispetto al regime previsto per i delitti, quindi anche il criterio quantitativo andrebbe escluso, perché non sempre utilizzabile.

Oggi il criterio più sicuro di distinzione è il criterio di formale distinzione (o di natura formale), facente leva sul diverso tipo di sanzioni comminate.

L’art. 39 afferma che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dal codice stesso.

L’art. 17 dispone che le pene principali stabilite per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa; mentre le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda.

Altre differenze tra i delitti e le contravvenzioni sono:

I delitti richiedono di regola, il dolo e la colpa rappresenta l’eccezione; nelle contravvenzioni si risponde indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

 

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