Art.635: “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o del delitto previsto dall’art.331 [interruzione di servizio pubblico], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

L’attuale formulazione, rispetto a quella originaria, ha arricchito la norma di due nuove modalità di aggressione: violenza alle persone o minaccia. Inoltre è richiesto un requisito spaziale per chi si richiede che il fatto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico in occasione di manifestazioni. Il legislatore ha semplicemente traslato nel fatto tipico quelle previsioni che, nella precedente formulazione, erano circostanze aggravanti: ciò ha comportato un innalzamento della pena base, coerente con la precedente ipotesi aggravata.

Il massimo della pena, tre anni, è parificato a quello di furto e truffa, che hanno certamente modalità di aggressione più insidiose: tuttavia tale parificazione è coerente con il fatto che il danneggiamento arreca un’offesa ben più secca e decisa del bene giuridico tutelato.

Il danneggiamento è un delitto di impoverimento e prevede quattro possibili modalità di condotta:

  • Distruzione: annullamento della cosa, lesionando al massimo il patrimonio.
  • Dispersione: far uscire la cosa dalla disponibilità del proprietario, senza che possa recuperarla o che comunque non possa recuperarla facilmente.
  • Deterioramento: diminuzione delle caratteristiche strutturali o funzionali della cosa; se il danno è esiguo, come nel caso dei writers, non potrà ricorrere il delitto di danneggiamento, ma eventualmente quello di imbrattamento (art.639)
  • Rendere inservibili, in tutto o in parte, cose mobili o immobili altrui: non necessariamente occorre una distruzione o un deterioramento, ma per esempio è sufficiente, nelle cose composte da più parti, la scomposizione dei singoli elementi rendendo la cosa inutilizzabile nel suo complesso.

 

Danneggiamento mediante omissione

Considerando che si tratta di un reato a forma libera, non sembra vi siano ragioni per negare la rilevanza dell’omissione che distrugga o renda inservibile una cosa, purché naturalmente sia rinvenibile in capo al soggetto agente un obbligo di impedire l’evento (art.40 comma 2).

In giurisprudenza, infatti, è stata riconosciuta la responsabilità penale di un ingegnere capo che aveva omesso di vigilare su falde idriche poi inquinate dall’attività di scarico di sostanze nocive da parte di alcune aziende.

La dottrina è perplessa, e ritiene che quantomeno le condotte di scarico e deterioramento implichino necessariamente un intervento di tipo attivo.

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