Reato come espressione di offesa ad un bene giuridico; dalla parte generale abbia appreso che non sempre il legislatore ricorre alla tecnica del reato in questa accezione, ma vi sono dei reati di scopo(detenzione di armi), non c’è la tutela di un bene giuridico, ma si vuole ottenere il controllo di strumenti che sono tendenzialmente pericolosi, un mero scopo politico di controllo.

Ancora la tutela di una mera funzione amministrativa, come la normativa in tema di scarichi pubblici, dove non si punisce chi inquina o meno, ma chi non ha denunciato per una esigenza di controllo; oppure ancora le concessioni edilizie regolari.

In linea di massima i reti del codice penale sembrano agganciati(almeno per i delitti) alla effettiva presenza di un bene giuridico; ma ciò è diverso per il gruppo delle contravvenzioni, che sono reati di pericoloso presunto che per la loro derivazione storica hanno carattere preventivo ed organizzatorio. Sono una tecnica di controllo sociale che si esplicita nel controllo della polizia di sicurezza per la pacifica convivenza o voglio prevenire certi pericoli; è problematica individuare la difesa di un bene giuridico e si trova una difficoltà nella loro permanenza nel codice penale. Ad esempio nei reati finanziari si applica spesso la tecnica contravvenzionale per il concetto di indifferenza poiché raddoppia la sua applicazione colpendo azioni colpose e dolose(diverso dai delitti dove ci vuole una previsione espressa-che non significa esplicita- del delitto colposo).

Allora l’oggetto giuridico diventa una tecnica di organizzazione della parte speciale che si organizza rispetto al bene giuridico tutelato, ma di per se dice poco perché sappiamo che il reato è un illecito di modalità di aggressione e non solo una forma di tutela del bene giuridico, come nei reati contro il patrimonio dove c’è truffa, danneggiamento e furto che non sono distinti dall’oggetto giuridico, bensì le modalità di lesione. E’ un concetto che fa capo al concetto di bene giuridico di categoria.

Questa è una tecnica di costruzione della parte speciale razionale ma non unica, ma ce ne sono altre ; qualcuno ha proposto di guardare al mezzo, alla condotta, distinguendo  violenza, minaccia o frode, oppure per l’atteggiamento psichico della condotta con dolo o colpa o a forma libera(omicidio). I positivisti avrebbero privilegiato partendo dal presupposto che non occorre partire dalla dannosità del fatto ma dalla pericolosità dell’autore, ad esempio per profitto o per bisogno, per impulso istenico(ira) o astenico(paura).

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