Particolari limiti alla potestà del governo nell’ambito del territorio sono previsti dal diritto consuetudinario per quanto riguarda gli agenti diplomatici (immunità diplomatiche). Le immunità riguardano gli agenti diplomatici accreditati presso lo Stato territoriale e accompagnano l’agente dal momento in cui esso entra nel territorio di tale Stato per esercitarvi le sue funzioni fino al momento in cui ne esce. La presenza dell’agente, peraltro, è subordinata alla volontà dello Stato territoriale, la quale si esplica attraverso il gradimento (ammissione) e la consegna dei passaporti (espulsione).

Le immunità diplomatiche sono le seguenti:

  • inviolabilità personale: l’agente diplomatico deve essere protetto contro le offese alla sua persona mediante particolari misure preventive e repressive. Tale inviolabilità personale consiste anche nella sottrazione del diplomatico straniero a qualsiasi misura di polizia diretta contro la sua persona (es. fermo, arresto);
  • inviolabilità domiciliare: per domicilio si intende sia la sede della missione diplomatica sia l’abitazione privata dell’agente diplomatico. In passato si riteneva che la sede della missione fosse extraterritoriale, ossia che facesse parte del territorio dello Stato che invia l’agente. Attualmente, al contrario, la sede viene considerata territorio dello Stato che riceve l’agente, ma questo Stato non può esercitarvi, senza il consenso di quest’ultimo, alcun atto di coercizione;
  • immunità dalla giurisdizione penale e civile: a tal proposito occorre distinguere tra gli atti compiuti dal diplomatico in quanto organo dello Stato da quelli compiuti come privato:
    • gli atti compiuti in quanto organo dello Stato (ratione materiae) sono coperti da immunità funzionale: l’agente non può essere citato in giudizio per rispondere penalmente o civilmente di atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Simili atti possono soltanto essere imputati allo Stato straniero, circostanza questa che fa sì che l’agente diplomatico non possa essere citato in giudizio neanche una volta che siano cessate le sue funzioni;
    • gli atti compiuti come privato (ratione personae) sono immuni dalla giurisdizione civile o penale, salvo le azioni reali concernenti immobili situati nel territorio dello Stato accreditatario, le azioni successorie e quelle riguardanti attività professionali o commerciali dell’agente e le domande riconvenzionali. Dato il carattere esclusivamente processuale dell’immunità, è evidente che l’agente non è dispensato dall’osservare la legge, ma è semplicemente immune dalla giurisdizione fintanto che si trova sul territorio dello Stato che lo riceve e fintanto che esplica le sue funzioni;
    • esenzione fiscale: essa sussiste esclusivamente per le imposte dirette.

Di solito la qualifica di agenti diplomatici viene adoperata per indicare i c.d. capi missione (es. Ambasciatori, Ministri plenipotenziari). Le immunità, tuttavia, si estendono a tutto il personale diplomatico delle missioni (es. consiglieri, segretari) e anche alle famiglie di coloro che vi fanno parte. Le descritte immunità, infine, spettano anche ai Capi di Stato nonché, quando si recano all’estero in forma ufficiale, ai Capi di Governo e ai Ministri degli Esteri.

Per qualsiasi altro organo statale, il diritto internazionale non prevede particolari immunità. Neanche i consoli godono delle immunità personali. Per tali organi valgono comunque le comuni norme sul trattamento degli stranieri.

Le immunità dalla giurisdizione ratione personae copre qualsiasi atto e quindi anche eventuali crimini internazionali commessi dall’individuo al quale spettano le immunità diplomatiche, ma solo finché dura la funzione. Anche nel caso dell’immunità funzionale, comunque, si ritiene ormai che questa debba soccombere rispetto all’esigenza della punizione di siffatti crimini

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