Servizio di rimorchio
Il pubblico servizio di rimorchio consiste nell’attrazione o nella spinta di una nave, di un galleggiante o di altro mobile nei luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima.
Esso concerne ogni operazione atta ad imprimere o rallentare o arrestare il movimento degli elementi rimorchiati.
Il servizio di rimorchio è effettuato da apposite imprese in base a concessione del capo del compartimento, nella quale sono anche determinati il numero e le caratteristiche di mezzi tecnici da adibire al servizio.
Ormeggiatori, battellieri, palombari e sommozzatori
Oltre ai servizi portuali di pilotaggio e di rimorchio sono oggetto dell’attività professionale di altre categorie di personale marittimo, iscritto nei registri del personale addetto al servizio di porti, altri servizi.
Gli Ormeggiatori provvedono ad ormeggiare la nave in arrivo, a vigilare sull’ormeggio durante la sosta della nave in porto e a disormeggiare la nave in partenza.
Essi possono essere costituiti in gruppo dal capo del compartimento, e detto servizio è disciplinato dal comandante del porto, che determina il numero e le caratteristiche delle imbarcazioni di cui devono essere provvisti gli Ormeggiatori.
I battellieri, detti anche barcaioli, sono costituiti in gruppo dal capo del compartimento, e sono adibiti ai servizi attinenti al traffico, trasportando persone e beni necessari alla normale attività delle navi fermi in rada. Il servizio è disciplinato dal comandante che determina le tariffe.
I palombari e i sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l’ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti; possono esercitare temporaneamente anche in altri porti previa autorizzazione dell’autorità marittima. Il comandante del porto verifica l’idoneità delle apparecchiature nonché il possesso del certificato di idoneità rilasciato dal registro italiano navale.