La liberalizzazione dei servizi aerei e il conseguente incremento della competitività fra compagnie aeree, hanno determinato lo sviluppo di accordi di collaborazione tendenti a ridurre la concorrenza e a razionalizzare i servizi, con effetti benefici sui costi di gestione.

Si tratta di contratti atipici, fra i quali di grande importanza sono quelli di:

  • code sharing: attualmente è l’accordo più diffuso, con cui una compagnia aerea, che esercita un volo di linea col proprio codice di designazione, denominata vettore operativo, consente a un’altra compagnia, denominata vettore commerciale, di aggiungere il proprio diverso codice sullo stesso volo e di vendere i relativi biglietti di trasporto, in tutto o in parte, con tale codice e a proprio nome

La finalità dell’accordo è quella di ottimizzare l’efficienza operativa delle due compagnie, evitando duplicazioni di voli e razionalizzando la capacità degli aeromobili.

Gli accordi di code sharing sono spesso inseriti in più ampi accordi di collaborazione, che possono prevedere la programmazione degli orari, la suddivisione dei ricavi, la qualità dei servizi, ecc.

Quando il trasporto aereo è effettuato da un vettore diverso da quello indicato nel biglietto di passaggio, i passeggeri devono essere informati della circostanza.

  • franchising (contratto di affiliazione commerciale): con esso un’impresa affiliante concede a un’altra impresa affiliata il diritto di utilizzare la denominazione commerciale dell’affiliante, vendendo prodotti o prestando servizi a nome di questa. Il corrispettivo è generalmente costituito da una percentuale del volume di affari.
  • wet lease: è un contratto con cui una compagnia aerea esercente si obbliga, nei confronti di un’altra compagnia, denominata lesee, a mettere a disposizione uno o più aeromobili con il proprio equipaggio, oppure a compiere un certo numero di viaggi, su linee servite dal lesee e utilizzando il codice di designazione di quest’ultimo.

Obiettivo del lesee può essere quello di assolvere ai propri obblighi di servizio in temporanea carenza di aeromobili o di personale oppure di sfruttare i minori costi di gestione della compagnia aerea esercente.

  • aircraft interchange agreements: di più limitata diffusione, sono accordi che servono per consentire a una compagnia aerea di trasportare passeggeri o merce per un viaggio che solo per una prima parte può essere da lei effettuato in base ai propri diritti di traffico, perché per una seconda parte tali diritti appartengono a un’altra compagnia aerea.

In questi casi accade che l’aeromobile di cui la prima compagnia ha l’esercizio effettua l’intero viaggio, ma per la seconda parte del tragitto l’esercizio si trasferisce alla seconda compagnia, che sostituisce col proprio equipaggio quello della prima compagnia.

Il rapporto fra le due compagnie si qualifica come locazione di aeromobile e nei confronti dei passeggeri la prima compagnia figura come vettore contrattuale per tutto il percorso.

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