Per famiglia di fatto s’intende la coppia che convive stabilmente, senza che l’unione venga formalizzata mediante il matrimonio, ma col sostanziale rispetto dei doveri matrimoniali.

Molto dibattuto è il problema della rilevanza giuridica della famiglia di fatto, se cioè l’ordinamento faccia scaturire o meno da quest’unione effetti giuridici.

Nella legislazione manca un esplicito riconoscimento della famiglia di fatto, sia come alternativa alla famiglia legittima, sia come convivenza sottoposta a forme di tutela più limitate rispetto al matrimonio.

Inoltre, la famiglia di fatto non va confusa con il rapporto di filiazione naturale, in quanto questo è un rapporto intersoggettivo, rilevante a prescindere dalla convivenza dei genitori.

In mancanza di una normativa organica della materia resta aperto il problema di ricostruire una disciplina di tutela della famiglia di fatto dal complesso delle norme destinate alla famiglia legittima.

Ai sensi dell’art. 29 Cost. si esclude un’equiparazione tra le due figure, in quanto emerge che la famiglia legittima sia la forma di convivenza privilegiata, sia perché sottoposta alla disciplina dell’ordinamento giuridico, sia per il fatto che nella famiglia di fatto manca un atto formale di costituzione, che possa essere preso in considerazione dei terzi.

C’è chi individua in questo articolo il riconoscimento della famiglia legittima come forma esclusiva di convivenza tutelata dall’ordinamento, anche se, secondo un’altra opinione la famiglia di fatto può inquadrarsi tra le formazioni sociali che l’art 2 costituzione prende in considerazione. Secondo quest’ultima corrente, infatti, anche la famiglia di fatto ha la funzione di favorire lo sviluppo e la piena realizzazione della persona, attraverso una forma di convivenza familiare non occasionale, fondata sulla solidarietà reciproca e cura della prole.

Secondo questa linea di pensiero, gli elementi costitutivi della famiglia di fatto sono:

  • mancanza del vincolo matrimoniale
  • diversità di sesso dei membri della coppia
  • impegno di stabile convivenza della stessa con osservanza dei doveri matrimoniali
  • conoscenza sociale della convivenza.

Di conseguenza non si parla di famiglia di fatto:

  • nel caso di convivenza fondata sul matrimonio annullato
  • nel caso di convivenza di una coppia di omosessuali
  • quando la coppia sceglie un impegno di convivenza sporadica o viene svincolata dal rispetto dei doveri matrimoniali, come la convivenza tra fratello e sorella
  • quando la convivenza viene tenuta segreta

Alcuni ordinamenti stranieri hanno ovviato alla mancanza di un atto costitutivo della famiglia di fatto consentendo di stipulare un patto di solidarietà, in maniera formale e sottoposto a pubblicità, al quale sono connesse misure di tutela per le parti. Questi pacchi possono essere stipulati anche da persone dello stesso sesso.

Nella ricostruzione della disciplina applicabile alla famiglia di fatto grande importanza ha avuto la Giurisprudenza. Essa è arrivata ad alcune importanti conclusioni prendendo in considerazione controversie civili intervenute tra la coppia e i terzi, in particolare:

  • ha riconosciuto il diritto del convivente al risarcimento per il danno subito in seguito all’uccisione del partner da parte di un terzo, presupponendo che gli apporti economici forniti dal defunto si sarebbero protratti nel tempo.
  • ha riconosciuto al convivente il diritto di abitazione sulla casa familiare, subentrando eventualmente nel contratto di locazione stipulato dall’alto convivente, nel caso di sua morte o di scioglimento della convivenza, in caso di accordo tre membri della coppia o a tutela dei figli e affidati al convivente.
  • ha dato rilevanza alle esigenze della famiglia di fatto tra quelle che giustificano la richiesta del locatore di ottenere la restituzione dell’immobile.

Inoltre, la giurisprudenza ha tratto delle conclusioni anche prendendo delle controversie civili intervenute all’interno della coppia, in particolare:

  • ha riconosciuto che le prestazioni spontaneamente adempiute da un convivente per contribuire al soddisfacimento di bisogni della famiglia o per risarcire il danno derivante dalla rottura della convivenza siano irripetibili
  • ha riconosciuto la rilevanza del soddisfacimento di bisogni di vita ottenuto dal convivente nell’ambito della famiglia di fatto per sollevare il coniuge separato o divorziato dall’obbligo di provvedere a queste esigenze con il proprio contributo.
  • ha riconosciuto che il bene acquistato, utilizzando gli incrementi patrimoniali maturati dopo l’inizio della convivenza, appartiene ad ambedue i partners
  • ha riconosciuto la possibilità di chiedere l’intervento del giudice per risolvere un contrasto tra conviventi circa un affare essenziale della famiglia
  • ha riconosciuto che un convivente possa avere la liberalità d’uso nel caso di elargizioni spontanee fatte dall’alto convivente.

Concludendo, le forme di tutte le indicate comportano un sostanziale riconoscimento della rilevanza della famiglia di fatto. Inoltre esiste un movimento di opinione che vorrebbe un intervento normativo per attribuire ai conviventi alcuni diritti e doveri propri della famiglia legittima, ma ne esiste un altro che sostiene che una regolamentazione giuridica della famiglia di fatto porterebbe alla creazione di una figura di famiglia di grado inferiore rispetta quella legittima, oltre ad un incremento del fenomeno, in contrasto con l’esigenza dell’ordinamento di favorire l’impegno matrimoniale. Infine, quindi, l’unico modo per tutelare una convivenza rimane negozio giuridico come forma di autoregolamentare azione: di conseguenza rimarrebbero prive di tutela quelle coppie che non hanno disciplinato la loro convivenza mediante accordo.

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