L’art.20 St. Lav. disciplina l’assemblea, cioè il diritto dei lavoratori a riunirsi nell’unità produttiva in cui sono occupati:

  1. L’assemblea può svolgersi anche durante l’orario di lavoro, ed in tal caso il lavoratore ha diritto ad un minimo di dieci ore annue retribuite.
  2. L’assemblea può essere generale, cioè rivolta a tutti i lavoratori di quell’unità produttiva, oppure settoriale, qualora si rivolga soltanto ad un gruppo
  3. Al datore di lavoro deve essere comunicato l’ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro (espressione molto ampia che comprende tutte le materie che il sindacato riconosce come proprie).
  4. Molti contratti collettivi stabiliscono un termine minimo di preavviso al datore di lavoro, finalizzato sia all’individuazione del locale idoneo da concedere per lo svolgimento dell’assemblea, sia all’organizzazione delle esigenze aziendali, che potrebbero essere compromesse dalla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’assemblea stessa.
  5. Il datore di lavoro è tenuto a consentire l’accesso anche di dirigenti del sindacato esterno ed ai lavoratori sospesi. In capo al datore, invece, non sussiste un diritto di partecipazione, salvo ovviamente che sia espressamente invitato.

In seguito all’accordo Interconfederale del 1993 la r.s.u. subentra alle r.s.a. nella titolarità dei diritti e nell’esercizio delle funzioni ad esse spettanti. E’ allora importante chiedersi se la titolarità del diritto di convocare l’assemblea spetti alla r.s.u. in quanto organo collegiale che decide a maggioranza, oppure a ciascun componente, similmente a quanto avviene per le r.s.a.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite, ed hanno chiarito che il diritto di indire assemblee non spetta solamente alla r.s.u. collegialmente intesa, ma anche a ciascun componente della r.s.u., purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia rappresentativo ai sensi dell’art.19 St. Lav.

La Cassazione ha poi aggiunto un ulteriore requisito: non è sufficiente essere stati eletti nel collegio, ma è necessario appartenere ad un sindacato che abbia quantomeno partecipato alle trattative per la sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva. Questo orientamento non è condivisibile. In effetti, Testo Unico del 2014 sembra invece confermare la titolarità collegiale, nella misura in cui introducono espressamente il principio maggioritario come criterio di funzionamento dell’organismo.

La decisione individuale del singolo componente risulta incompatibile con l’introduzione del principio di maggioranza posto alla base del funzionamento della r.s.u. quale collegio unitario.

Diversamente, nell’area del pubblico impiego, la giurisprudenza ha chiarito che il diritto spetta collegialmente alla r.s.u.