Entrambi i regimi prevedono una unica forma di tutela nel caso di licenziamento nullo o intimato in forma orale, mentre, negli altri casi di licenziamento illegittimo, la disciplina è differenziata a seconda delle dimensioni dell’organico del datore di lavoro. In tali casi, infatti, continua ad essere prevista una disciplina più favorevole per i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro di dimensioni che definiamo “medio grandi” o “maggiori”. Precisamente, tale più favorevole disciplina è applicabile ai datori di lavoro i quali:

a) occupino più di 15 dipendenti (o più di 5, ove trattasi di imprenditore agricolo) nella unità produttiva in cui ha avuto luogo il licenziamento;

b) occupino più di 15 dipendenti (o più di 5, se imprenditore agricolo), nell’ambito dello stesso comune in cui il licenziamento ha avuto luogo (anche ove, quindi, la singola unità produttiva alla quale era assegnato il lavoratore non abbia, da sola, il requisito prima enunciato);

c) occupino complessivamente più di 60 dipendenti.

Con riferimento al testo originario dell’articolo 18 della legge 300 del 1970, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di affermare la legittimità della previsione di una tutela differenziata per i lavoratori in base alle dimensioni dell’organico del datore di lavoro.

Ai fini del computo del personale, deve essere preso in considerazione l’organico normale, trascurando variazioni transitorie avvenute nel periodo immediatamente anteriore al licenziamento. Si tiene conto anche dei lavoratori a tempo parziale, solo se assunti con contratto a tempo indeterminato, in relazione alla quota di orario effettivamente svolta, nonché dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente in proporzione all’orario effettivamente svolto nell’arco del semestre.

Sono, invece, esclusi dal computo il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale, i lavoratori utilizzati dal datore di lavoro sulla base di un contratto di somministrazione, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Per i datori di lavoro che non sono in possesso di alcuno dei requisiti di organico ora ricordati, che possiamo definire “piccoli” o “minori”, è prevista una disciplina meno favorevole, la quale, salvi i casi di licenziamento nullo o orale, comporta l’applicazione di una tutela esclusivamente indennitaria.

 

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