L’insolvenza del datore. Un’altra forma di tutela del reddito nel caso dei soli lavoratori subordinati, è quella relativa all’insolvenza del datore di lavoro, che dia luogo ad una procedura concorsuale o espropriativa, in modo da compro­mettere la possibilità dei lavoratori di realizzare i loro crediti di lavoro.

Tale tutela trova il suo fondamento, oltre che nell’art. 36 co.1 cost., che garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente, nella direttiva comunitaria 987/80, che prevede la predisposi­zione da parte degli stati appartenenti all’Unione europea di istituti di ga­ranzia mediante i quali assicurare la realizzazione dei crediti retributivi degli ultimi tre mesi nell’arco dei sei mesi antecedenti l’inizio dell’insol­venza del datore.

Inizialmente per il solo tfr. L’Italia aveva attuato la diretti­va soltanto per il tfr, con la L. 297/1982, che garantiva il pagamento da parte del fondo di garanzia sia nel caso di una procedura concorsuale sia nel caso, per i datori non imprenditori, di inu­tile ricorso all’esecuzione forzata dei beni del datore.

La corte di giustizia europea aveva ritenuto inadeguata tale attuazione, anche considerando l’istituto della cig che garantisce il pagamento di un’indennità sostitutiva nel caso d’in­solvenza del datore.

Il d.1gs. 80/1992: i crediti coperti. Con il d.1gs. 80/1992 sono stati co­perti dal fondo di garanzia presso l’Inps o gli altri enti previdenziali com­petenti i crediti di lavoro, non soltanto quelli retributivi, degli ultimi tre mesi nell’arco dei dodici mesi antecedenti l’inizio della procedura concor­suale o l’inizio della procedura di esecuzione forzata; la garanzia si riferi­sce ad una somma massima non superiore a tre volte l’importo del tratta­mento straordinario di integrazione guadagni.

È stata inoltre prevista l’azione risarcitoria da esercitare nei confronti dell’inps per la tardiva attuazione della direttiva, sottopo­sta al breve termine di decadenza di un anno dall’entrata in vigore del d.lgs.

Il pagamento dei contributi prescritti. Altra forma di tutela a carico del fondo di garanzia è quella del pagamento dei contributi prescritti al fine di consentire il conseguimento delle prestazioni pensionistiche; tale tutela è stata prevista soltanto a favore dei dipendenti di datori sottoposti a procedura concorsuale.

     Il fondo a tutela dei contributi per la pensione complementare. Infine il d.lgs. ha previsto l’istituzione presso l’Inps di un apposito fondo per il versamento ai fondi di pensione complementare dei contribu­ti non versati dal datore di lavoro sottoposto a procedure concorsuali.

 

 

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