La retribuzione è, anzitutto, l’oggetto del principale diritto del lavoratore derivante dal contratto di lavoro. Per questa ragione, il legislatore predispone specifiche garanzie e tutele, la più importante delle quali è dettata già dalla Carta costituzionale: ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”. Oltreché un diritto individuale del lavoratore, la retribuzione rappresenta una parte consistente del prodotto interno lordo nazionale.
Essa è oggetto di imposizione fiscale (a carico del lavoratore) e, come tale, contribuisce in misura altrettanto consistente al finanziamento delle attività pubbliche; è anche oggetto dell’imposizione contributiva (a carico, in parte del lavoratore, e per una parte maggiore, del datore di lavoro), che è destinata specificamente a finanziare il sistema della previdenza sociale. Le politiche legislative e di governo ruotano spesso intorno al tema delle retribuzioni, poiché, attraverso di esse, possono essere perseguiti obiettivi di interesse economico generale.
Inoltre, anche nelle strategie dei sindacati, il tema della retribuzione è centrale, incidendo sul loro stesso ruolo e sulla loro struttura organizzativa. Una delle più importanti funzioni sociali svolte dal sindacato è la determinazione della retribuzione “minima” spettante nei diversi settori produttivi sull’intero territorio nazionale. E a tale funzione può essere collegata, come causa od effetto, la dimensione nazionale assunta storicamente dalle organizzazioni italiane e la centralizzazione della contrattazione collettiva. La retribuzione è oggetto di una pluralità di norme, legali e contrattuali, che hanno ambiti di applicazione e fini diversi, a volte tra loro nemmeno coordinati. E, di conseguenza, sono diverse anche le nozioni di retribuzione che possono essere previste ed utilizzate.
Il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive e la retribuzione è la controprestazione dovuta al lavoratore quale corrispettivo della prestazione che egli si è obbligato ad eseguire. Si tratta di una corrispettività che ha connotazioni del tutto peculiari rispetto a quella che normalmente caratterizza i contratti di scambio, in quanto la prestazione del lavoratore non è costituita dalla cessione o dalla locazione di un bene qualsiasi, ma dalla messa a disposizione di beni della persona (le sue energie, la sua collaborazione, la sua fedeltà) che non sono separabili dalla persona nel suo insieme. Pertanto, la determinazione del valore della prestazione di lavoro, non è rimessa al libero apprezzamento delle parti, essendo, comunque, dovuto un importo “minimo” conforme ai requisiti stabiliti dall’articolo 36 della Costituzione.
La deviazione dal nesso di corrispettività risulta, in particolare, evidente dalla previsione del requisito della “sufficienza” della retribuzione, che fa riferimento ad elementi estranei al valore della prestazione di lavoro ed attribuisce rilievo ad elementi di natura socio-economica. Una ulteriore alterazione del principio di corrispettività è, poi, determinata da quelle disposizioni di legge che prevedono il diritto del lavoratore alla retribuzione anche in talune ipotesi di sospensione della prestazione di lavoro, causate da eventi riconducibili non solo all’impresa, ma anche alla persona del lavoratore stesso.
Particolarmente significativa, al riguardo, è anche la previsione dei permessi sindacali “retribuiti”, durante i quali il lavoratore svolge una attività non a favore del datore di lavoro, bensì nell’interesse dei lavoratori. Altre disposizioni, infine, prevedono il diritto del lavoratore a trattamenti retributivi, cosiddetti “differiti” o “indiretti”, che compensano la collaborazione complessivamente fornita dal lavoratore nel corso dell’anno, o dell’intero rapporto di lavoro. Si può, dunque, affermare che, in base alla disciplina di legge e della contrattazione collettiva, la retribuzione costituisce il corrispettivo della complessiva situazione di implicazione della persona del lavoratore che il contratto di lavoro comporta.