La riforma del mercato del lavoro attuata con il D. Lgs. n. 276/03 perfeziona la modifica del sistema di regolazione tra domanda ed offerta di lavoro. I punti salienti delle modifiche introdotte con questo e con i precedenti decreti consistono nella definitiva abrogazione della L. 29 aprile 1949, n. 264, con il conseguente abbandono dei suoi principi ispiratori e nella trasformazione della funzione pubblica: le strutture pubbliche che operano nel mercato del lavoro cessano di essere strutture di gestione  dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e diventano servizi all’impiego.

I datori di lavoro assumono direttamente i lavoratori; sono cancellate tutte le liste di collocamento e sopravvivono solo quella dei lavoratori dello spettacolo e la lista di mobilità. Sopravvivono, inoltre, le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori extracomunitari, dei lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero e dei disabili. Infine, per la gente di mare è stato previsto che, in via regolamentare, si provveda alla modifica del collocamento speciale vigente.

È anche abrogata la previsione di un obbligo di riserva a favore di talune categorie e si prevede che le singole Regioni possano disporre che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

In definitiva agli uffici pubblici compete la funzione residua di accertare lo stato di occupazione/disoccupazione dei lavoratori ed a tal fine è prevista a carico dei datori di lavoro una serie di obblighi di comunicazione sull’inizio, la cessazione, le caratteristiche e le vicende dei rapporti di lavoro instaurati. A queste disposizioni vanno ad aggiungersi quelle contenute nel D. Lgs. n. 276, le quali sanciscono la piena e definitiva liberalizzazione del sistema di collocamento dei lavoratori attraverso l’ingresso di privati nella gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e sul presupposto della totale assenza di oneri in capo ai lavoratori.

La gestione del mercato del lavoro, infatti, può essere adesso esercitata da agenzie per il lavoro autorizzate sulla base dell’accertamento di determinati requisiti giuridici e finanziari. Il decreto prevede cinque tipi di agenzie:

a) quelle di somministrazione del lavoro, abilitate a svolgere tutte le attività di somministrazione previste dall’art. 20;

b) quelle abilitate a svolgere solo attività di somministrazione a tempo indeterminato, e solo per una delle ragioni previste dall’art. 20, co. 3°, lett. a-n;

c) quelle di intermediazione;

d) quelle di ricerca e selezione del personale;

e) quelle, infine, di supporto alla ricollocazione del personale80.

Sulla base del possesso di specifici requisiti giuridici e finanziari – differenziati a seconda del tipo81 – tali agenzie sono autorizzate dal Ministro del lavoro all’esercizio dell’attività per cui sono state costituite, e conseguentemente iscritte in apposito albo, all’uopo articolato, appunto, in 5 sezioni corrispondenti ai cinque tipi.

È esplicitamente previsto che le agenzie del tipo a) possano svolgere anche l’attività dei tipi c), d) ed e) (non v’è più dunque l’obbligo della esclusività in precedenza previsto rispettivamente per le imprese di fornitura e per i soggetti privati autorizzati o abilitati allo svolgimento delle attività inerenti al collocamento ei lavoratori); e che quelle del tipo c) possano svolgere le attività dei tipi d) ed e).

Sono state inoltre previste misure dirette a promuovere l’inserimento o il reinserimento dei lavoratori svantaggiati e promosse le convenzioni con le cooperative sociali.

In attuazione dei nuovi principi di autonomia regionale, il decreto riconosce alle Regioni il potere di accreditare alle attività in esame, ma con specifico riferimento al territorio regionale, altri operatori pubblici e privati, sulla base degli indirizzi definiti dalle stesse Regioni e nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi.

Infine, al Sistema Informativo Lavoro si affianca, secondo modalità a dire il vero non chiare, la Borsa continua nazionale del lavoro, un sistema aperto di incontro tra domanda e offerta di lavoro, alimentato da informazioni liberamente immesse dagli operatori pubblici e privati autorizzati, dai lavoratori e dalle imprese e liberamente accessibile dai lavoratori e dalle imprese da qualunque punto della rete. Nello stesso tempo si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province per i relativi ambiti territoriali di riferimento effettuino un monitoraggio statistico dei servizi e delle attività poste in essere.

La legge 608 del 1996 ha introdotto la procedura per l’assunzione diretta, segnando il passaggio delle competenze pubbliche da una funzione obbligatoria di mediazione preventiva nella costituzione dei rapporti di lavoro ad una funzione di controllo a posteriori circa l’osservanza delle disposizioni legislative inderogabili. La modalità di assunzione diretta, prevista dalla legge 608/96, è stata poi riformulata dal Dlgs n. 297 del 2002, nell’ambito di un intervento di più ampia portata volto a conferire maggiore organicità e coerenza al sistema normativo relativo alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro e ai servizi di promozione dell’occupazione.

Dispone ora l’art. 4 del Dlgs 181 del 2000 che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici.

Nel nuovo sistema di assunzione diretta l’unica formalità che permane per i datori di lavoro è quella di effettuare una comunicazione agli uffici pubblici di collocamento, disciplinata dall’art. 4 Dlgs 181/2000, come modificato dal Dlgs 297 del 2002. La norma stabilisce che:

il datore di lavoro privato comunichi al servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, la data dell’assunzione, la scadenza del rapporto se esso non è a tempo indeterminato, i dati anagrafici del lavoratore, la qualifica professionale, la tipologia contrattuale e il trattamento economico e normativo;

la comunicazione deve avvenire contestualmente all’assunzione. Nelle more della completa attuazione del Dlgs 297/2002, essa continuerà ad essere effettuata entro 5 giorni dall’assunzione del lavoratore;

la comunicazione deve essere inoltrata anche in caso di instaurazione di rapporti diversi da quello subordinato, quale il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o stage aziendale, nonché nel caso in cui si tratti di socio lavoratore di cooperativa;

devono inoltre essere comunicate ai competenti servizi per l’impiego le seguenti variazioni del rapporto: 1. proroga del termine inizialmente fissato; 2. trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; 3. trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; 4. trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere effettuata entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto.

Per l’esercizio delle funzioni di intermediazione il legislatore ha ritenuto idonei altri soggetti pubblici o privati, come per esempio le università, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le associazioni per la tutela e l’assistenza delle attività

In precedenza, il datore di lavoro era obbligato a tenere una serie di documenti, tra cui in particolare il libro paga e il libro matricola in cui era tenuto ad annotare i dati personali dei dipendenti, la data di assunzione e cessazione del rapporto, la categoria professionale, nonché tutte le voci relative alla retribuzione di ogni singolo dipendente.

Con l’introduzione del libro unico del lavoro (D. L. 25 giugno 2008, n. 112), sono stati aboliti i suddetti libri obbligatori e le funzioni precedentemente assolte dagli stessi sono ora espletate, appunto, dal libro unico, il quale fornisce la “fotografia” dei rapporti di lavoro in modo da consentire agli organi ispettivi di verificare la regolarità gestionale dei rapporti di lavoro, sotto il profilo retributivo, previdenziale, assicurativo e fiscale.

Soggetti obbligati ad istituire il libro unico del lavoro sono tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione dei datori di lavoro domestici. Nel libro unico vanno iscritti tutti i lavoratori subordinati, anche a domicilio, i collaboratori coordinati e continuativi, nonché a progetto, e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, anche misto. Restano esclusi, pertanto, i collaboratori ed i coadiuvanti delle imprese familiari, i coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

Il libro unico del lavoro può essere tenuto presso la sede legale dell’impresa oppure, alternativamente, presso lo studio del consulente del lavoro o di altri professionisti abilitati, oppure presso i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese30.

Delineata brevemente la disciplina del libro unico del lavoro prevista dal D.L. n. 112/2008, va ancora segnalato che l’esigenza di riportare l’ instaurazione dei rapporti di lavoro nell’ambito della legalità ha suggerito di modificare il sistema sanzionatorio previsto per la violazione della descritta normativa.

Ai sensi dell’art. 36 bis, co.7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. nella L. 4 agosto 2006, n. 248), si considerano lavoratori “in nero” tutti quei soggetti “non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”, quindi “sconosciuti alla Pubblica Amministrazione” relativamente al loro status di lavoratori, sia subordinati che autonomi. Orbene, nell’ottica di contrasto al lavoro nero, l’art. 36 bis citato ha introdotto una sanzione amministrativa molto forte – da € 1.500,00 ad € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo – la cui irrogazione rientra nella competenza della Direzione Provinciale del Lavoro.

L’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, poi, anche l’adozione di un provvedimento di sospensione di una attività imprenditoriale, qualora gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamenti dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

 

La borsa continua nazionale del lavoro

Una delle previsioni innovative del Dlgs 469 del 1997 era rappresentata dal Sistema informativo lavoro che avrebbe dovuto costituire una banca dati nazionale relativa a tutta la domanda e offerta del lavoro intermediata da soggetti pubblici e privati. Il Dlgs 276 del 2003 implementa questo importante progetto, prevedendo la costituzione della Borsa continua nazionale del lavoro a garanzia dell’effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all’art. 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell’articolo 120 della Costituzione stessa. Questa enorme rete telematica è strutturata su un livello nazionale, presso il Ministero del lavoro e su un livello decentrato che si realizza attraverso i nodi informativi regionale, di competenza di ogni regione. Le disposizioni regolamentari per l’effettiva operatività della Borsa sono state adottate con DM 2004, emanato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero per l’innovazione e le tecnologie. Il funzionamento della borsa è basato sull’afflusso e sulla circolazione delle informazioni e deve garantire la libera accessibilità da parte dei lavoratori e delle imprese e la consultabilità da un qualunque punto della rete attraverso accessi appositamente dedicati da tutti gli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

 

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