La Commissione di Garanzia può essere annoverata fra le Autorità indipendenti, cioè quelle autorità dotate di un elevato grado di autonomia ed indipendenza che si collocano al di fuori dell’organizzazione gerarchica della pubblica amministrazione, in posizione di terzietà e neutralità  rispetto agli interessi regolati dalla loro azione.
La Commissione può essere considerata il terzo attore nella definizione della regolamentazione e delle procedure che governano lo sciopero nei servizi pubblici. Essa spinge le parti a stabilire le regole e valuta la conformità del comportamento delle parti rispetto ad esse. Si può dire che la Commissione tende a creare con la sua giurisprudenza orientamenti e linee guida per le parti sociali, finendo così per assolvere a quella funzione nomofilattica propria della Cassazione.
La Commissione, in alcuni casi, può invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione dal lavoro, e in generale può invitare le amministrazioni o imprese a desistere da comportamenti che possano determinare l’insorgenza o l’aggravamento di conflitti in corso. Si tratta di inviti provvisti di una certa natura cogente, perché alla mancata ottemperanza di essi può far seguito, a conclusione del procedimento di valutazione del comportamento del soggetto inottemperante, l’applicazione di sanzioni, anche di natura collettiva.
Alla Commissione compete poi il potere di valutare positivamente o negativamente l’idoneità delle prestazioni indispensabili e delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate con accordo dalle parti sociali e dirette a realizzare il contemperamento del diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente garantiti.
Qualora tali accordi manchino, o non siano considerati idonei, la Commissione sottopone alle parti una proposta, ancora non vincolante, sull’insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerarsi indispensabili. Se le parti non si pronunciano, entro quindici giorni dalla notifica, quest’ultima esercita il potere di provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo.
La natura autoritativa dell’atto di provvisoria regolamentazione della Commissione e l’obbligo imposto a quest’ultima di motivare adeguatamente i casi particolari in cui si discosta dalle prestazioni indispensabili mettono in evidenza l’ulteriore problema del sindacato del giudice sugli atti di natura autoritativa della commissione. Resta quindi da accertare se la giurisdizione debba essere quella del giudice ordinario o del giudice amministrativo.
Il potere sanzionatorio della Commissione di Garanzia
La Commissione di Garanzia è, come già accennato, titolare di un potere sanzionatorio, che può comportare l’irrogazione di:
- sanzioni individuali nei confronti dei singoli lavoratori
- sanzioni collettive nei confronti delle organizzazioni sindacali
- sanzioni nei confronti degli enti erogatori dei servizi
- sanzioni nei confronti dei lavoratori autonomi e delle loro associazioni
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- I prestatori di lavoro partecipanti ad uno sciopero illegittimo sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. La Commissione valuta il comportamento dei singoli lavoratori e prescrive al datore di lavoro di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori che non abbiano posto in essere l’attività richiesta, applicando le relative sanzioni. Anche se l’applicazione delle sanzioni è affidata al datore di lavoro, quest’ultimo non può dirsi titolare di un potere disciplinare, in quanto l’interesse garantito è un interesse pubblico, non un interesse del datore di lavoro; ciò spiega anche perché si tratta di un atto dovuto e non di un atto discrezionale.
- Le sanzioni collettive irrogate nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che proclamano o aderiscono ad uno sciopero in violazione delle disposizioni di legge, consistono nella sospensione dei permessi sindacali retribuiti e/o dei contributi sindacali.
- Sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti delle imprese che non osservino le disposizioni di legge o gli obblighi derivanti dalla regolamentazione provvisoria della Commissione, o che non prestino una corretta informazione all’utenza.
- Parimenti soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria sono le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia.