Una normativa speciale, ma non molto diversa da quella del settore privato, è prevista per il pubblico impiego dall’art. 55 d.lgs. 165/2001. La responsabilità disciplinare è tra le materie privatizzate, riservate al­la legge, ma rimesse alla competenza della contrattazione collettiva.

Si applicano, per espressa disposizione, l’art. 2106 cc. e l’art. 7 co. 2, 5 e 8, e cioè la predeterminazione e la pubblicità del codice disciplinare, la contestazione per iscritto e l’applicazione non prima di cinque giorni dal­la contestazione e la recidiva. La determinazione delle sanzioni e delle infrazioni è affidata ai con­tratti collettivi, salvo il codice di comportamento che è definito dal dipar­timento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rap­presentative; il codice potrebbe essere allegato ai contratti collettivi su ini­ziativa delle pubbliche amministrazioni interessate (art. 54).

Ogni amministrazione individua l’ufficio competente per il procedimento disciplinare, che provve­de a contestare le infrazioni, su segnalazione del capo della struttura pres­so la quale il dipendente lavora. Il lavoratore deve essere sentito a sua dife­sa, entro 15 giorni dalla contestazione, con l’assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione la sanzione può essere applicata entro i successivi 15 giorni. La sanzione può essere ridotta con il consenso del prestatore che in tal modo rinuncia all’impugnazione.

La procedura di conciliazione e di arbitrato. Abrogati con l’entrata in vigore del primo contratto collettivo succes­sivo al d.lgs. 80/1998, al lavoratore è consen­tito, sempre che i contratti collettivi non abbiano istituito apposite proce­dure di conciliazione ed arbitrato, rivolgersi al collegio di conciliazione previsto per ogni controversia, ma alla stregua dell’art. 56 d.lgs 165/2001; tale speciale impu­gnativa comporta che il collegio di conciliazione ordinario, previsto dal­l’art.66 d.lgs, 165/2001, agisca come collegio non soltanto di conciliazio­ne ma anche di arbitrato. Gli effetti speciali che derivano da tale impugna­tiva sono quelli previsti dall’art. 7 st.lv. e consistono nella sospensiorie dell’efficacia della sanzione e la perdita di effi­cacia della sanzione se il datore non nomina nei 10 giorni dall’invito del direttore dell’ufficio del lavoro il proprio rappresentante. Se il datore de­cida di rivolgersi al giudice ne deriverebbe la sospensione dell’efficacia della sanzione per tutta la durata del procedimento giudiziario.

 

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