Una normativa speciale, ma non molto diversa da quella del settore privato, è prevista per il pubblico impiego dall’art. 55 d.lgs. 165/2001. La responsabilità disciplinare è tra le materie privatizzate, riservate alla legge, ma rimesse alla competenza della contrattazione collettiva.
Si applicano, per espressa disposizione, l’art. 2106 cc. e l’art. 7 co. 2, 5 e 8, e cioè la predeterminazione e la pubblicità del codice disciplinare, la contestazione per iscritto e l’applicazione non prima di cinque giorni dalla contestazione e la recidiva. La determinazione delle sanzioni e delle infrazioni è affidata ai contratti collettivi, salvo il codice di comportamento che è definito dal dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative; il codice potrebbe essere allegato ai contratti collettivi su iniziativa delle pubbliche amministrazioni interessate (art. 54).
Ogni amministrazione individua l’ufficio competente per il procedimento disciplinare, che provvede a contestare le infrazioni, su segnalazione del capo della struttura presso la quale il dipendente lavora. Il lavoratore deve essere sentito a sua difesa, entro 15 giorni dalla contestazione, con l’assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione la sanzione può essere applicata entro i successivi 15 giorni. La sanzione può essere ridotta con il consenso del prestatore che in tal modo rinuncia all’impugnazione.
La procedura di conciliazione e di arbitrato. Abrogati con l’entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo al d.lgs. 80/1998, al lavoratore è consentito, sempre che i contratti collettivi non abbiano istituito apposite procedure di conciliazione ed arbitrato, rivolgersi al collegio di conciliazione previsto per ogni controversia, ma alla stregua dell’art. 56 d.lgs 165/2001; tale speciale impugnativa comporta che il collegio di conciliazione ordinario, previsto dall’art.66 d.lgs, 165/2001, agisca come collegio non soltanto di conciliazione ma anche di arbitrato. Gli effetti speciali che derivano da tale impugnativa sono quelli previsti dall’art. 7 st.lv. e consistono nella sospensiorie dell’efficacia della sanzione e la perdita di efficacia della sanzione se il datore non nomina nei 10 giorni dall’invito del direttore dell’ufficio del lavoro il proprio rappresentante. Se il datore decida di rivolgersi al giudice ne deriverebbe la sospensione dell’efficacia della sanzione per tutta la durata del procedimento giudiziario.