Altro fenomeno di particolare rilievo nei rapporti commerciali è quello delle norme uniformi, ossia quel complesso di regole destinate ad operare in un determinato ambiente o in determinate categorie di rapporti commerciali. Tali norme da un lato hanno funzione interpretativa in quanto sono tese a chiarire il significato giuridico di alcune espressioni caratteristiche dell’ambiente o dei rapporti commerciali cui si riferiscono e dall’altro tendono a creare veri e propri schemi negoziali (es. usi di borsa, condizioni generali peri contratti bancari).

Tali regole pur essendo desunte dalla prassi e dall’ambiente sociali in cui il contratto si pone non possono essere considerate come norme consuetudinarie in quanto sono il risultato di una elaborazione da parte di organismi qualificati che presiedono al commercio internazionale, alla borsa o alle banche e tendono ad indirizzare gli operatori verso questi schemi che appaiono i più opportuni e pertanto si può dire che essi tendono più a provocare una prassi che a recepirla. Tali norme uniformi si pongono su un piano diverso dalle condizioni contenute in moduli e formulari in quanto sono poste in funzione delle esigenze proprie di un determinato rapporto commerciale e non in funzione delle esigenze proprie di un determinato imprenditore

Esse naturalmente sono sottoposte alla valutazione da parte dell’ordinamento e quindi, se si tratta di norme interne, non possono porsi in contrasto con norme imperative e con i principi dell’ordine pubblico. Nell’ambito del commercio internazionale l’esigenza di norme uniformi per l’attività commerciale è ancora più sentita in quanto occorre superare gli ostacoli e le incertezze che possono nascere dalle diverse soluzioni normative dei vari ordinamenti nazionali. Tale esigenza può essere soddisfatta tramite l’elaborazione di una disciplina uniforme predisposta dagli stati attraverso convenzioni internazionali o da organismi internazionali, privati o intergovernativi che pongono a disposizione delle parti modelli di disciplina cui esse possono, nei limiti delle norme imperative, avvalersi per regolare i loro rapporti.

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