L’insegna è il segno distintivo del locale in cui si svolge l’attività dell’imprenditore. Può corrispondere alla ditta e quindi la sua tutela esser un riflesso della tutela della ditta oppure avere un contenuto diverso ed esser formata con una denominazione o figure o simboli (in questo caso devono avere carattere di originalità cioè capacità distintiva e inoltre carattere di novità perché non generino confusione con l’insegna adottata da altro imprenditore. Se c’è uguaglianza anche qui c’è l’obbligo di cambiare per l’imprenditore cronologicamente successivo come prima), conseguentemente il diritto all’uso esclusivo dell’insegna non sussiste quando essa risulta formata da una denominazione generica che non è suscettibile di appropriazione da un singolo imprenditore per la designazione dei suoi locali: manca qui la capacità distintiva.

La sede è considerata il centro amministrativo degli affari e interessi attinenti all’impresa assume un’autonomia rispetto al domicilio delle persone fisiche perchè riguarda la generalità degli affari ed interessi facenti capo a una persona; per le società la sede dell’impresa coincide con la sede sociale dato che l’esercizio dell’impresa è l’unico oggetto dell’attività dell’ente. La sede dell’impresa viene iscritta nel registro delle imprese e l’eventuale competenza in ordine alla dichiarazione di fallimento è del tribunale del luogo sede dell’impresa. La legge ammette la possibilità di sedi secondarie accanto alla sede principale (2197). Per Ferri l’espressione sede secondaria enuclea due aspetti principali: devono sussistere i caratteri della sede cioè autonomia di gestione e di rappresentanza per esser un centro amministrativo ma questa autonomia è contenuta in un ambito più ristretto.

Il marchio è il segno distintivo del prodotto o del servizio con cui si attesta la provenienza del prodotto/servizio da una certa impresa. Il suo ruolo è centrale e nella sua disciplina si possono riconoscere profili in grado di formare la base per una sorta di teoria generale dei segni distintivi. Le sue norme sono contenute nel C.C. (2569-2574), nel c. proprietà industriale ex d.lgs. 30/2005 e nel regolamento d’attuazione 33/2010. Dalla funzione distintiva del marchio consegue la necessità che esso sia un segno estrinseco del prodotto per cui quest’ultimo deve esser completo funzionalmente ed esteticamente senza il marchio ,quindi non è possibile che marchio = forma del prodotto o dell’involucro. I marchi possono essere nominativi (risultare da una denominazione), emblematici (risultare da segni, simboli, figure), misti (risultare da figure, simboli e denominazioni). Accanto a marchi individuali ve ne sono di collettivi: questi ultimi svolgono la funzione di garantire natura, origine o la qualità del prodotto quindi possono esser registrati dai soggetti che assumono tale funzione e che ne concedono l’uso agli imprenditori interessati e per questo verso marchi individuali possono limitarsi ad indicare la provenienza geografica ei prodotti. Il marchio comunitario è un Marchio unitamente disciplinato per l’intera comunità istituito con Reg CE 40/94 più volte modificato.

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