Le obbligazioni cambiarie possono essere assistite da garanzie personali e tale garanzia può essere prestata fuori dal documento cambiario con una fidejussione o in forma cambiaria e quindi sulla cambiale mediante l’avallo. L’avallo è una obbligazione cambiaria di garanzia e quindi costituisce una obbligazione accessoria rispetto alla obbligazione cambiaria garantita.

Tuttavia tale accessorietà deve essere intesa secondo i principi del diritto cambiario e quindi assume un significato diverso rispetto alla accessorietà della fidejussione, la quale è accessoria ad una obbligazione principale e ne segue le sorti. Tale accessorietà dell’avallo secondo i principi del diritto cambiario pone le seguenti conseguenze: la prima à che l’avallo viene meno solo quando l’obbligazione garantita non esiste come obbligazione cambiaria e quindi quando esistono quei vizi di forma che rendono nulla la cambiale secondo i principi cambiari. Invece quando l’obbligazione pur esistendo come obbligazione cambiaria è nulla l’avallo è comunque valido.

Accessorietà dell’obbligazione dell’avallante : conseguenze e limiti

Altre conseguenze sono le seguenti:

a) l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo viene dato e quindi in via principale se è stato garantito l’emittente e invia di regresso se è stato garantito un girante.

b) l’avallante che paga acquista i diritti cambiari contro l’avallato e contro coloro che erano obbligati nei confronti di quest’ultimo.

c) l’obbligazione dell’avallante si estingue se si estingue l’obbligazione dell’avallato e quindi l’avallante può opporre al portatore della cambiale l’estinzione del debito dell’avallato qualunque ne sia la causa (pagamento, remissione del debito, prescrizione).

d) è dubbio se l’avallante possa opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre l’avallato. Infatti l’art 37 della legge cambiaria esclude che l’avallante possa opporre le eccezioni (diverse da quelle fondate su un vizio di forma) che sono relative all’esistenza dell’obbligazione cambiaria dell’avallato (es. falsità della sottoscrizione, mancanza di volontà, difetto di rappresentanza) ma non esclude la possibilità da parte dell’avallante, ferma restando l’esistenza della obbligazione cambiaria dell’avallato, di opporre al portatore della cambiale le eccezioni che avrebbe potuto opporre l’avallato sulla base del suo rapporto con il portatore. L’art. 37 legge cambiaria quindi sancisce solo che l’avallante rimane obbligato anche se non vi è obbligazione cambiaria dell’avallato ma non sancisce che, quando l’obbligazione esiste, l’avallante non possa opporre al portatore le stesse eccezioni che avrebbe potuto porre l’avallato.

Forma e contenuto dell’avallo – L’avallo è una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per tutta o parte della somma mediante la formula “per avallo” sottoscritta dall’avallante sulla cambiale o sul suo foglio di allungamento. In mancanza di tale formula si considera avallo anche la firma di persona diversa dall’emittente, traente o trattario, apposta sulla parte anteriore della cambiale. L’avallo deve indicare la persona per la quale è prestato e in mancanza si ritiene dato per il traente nella tratta e per l’emittente nella cambiale diretta. Nel silenzio della legge si deve ritenere che sia valido l’avallo condizionato e quindi l’efficacia della apposizione di una eventuale condizione.

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