La Cassazione (9211/1995) opportunamente rileva un’ulteriore differenza che la l. 349/1986 presenta rispetto al modello di responsabilità disciplinato nel Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo IX (Dei fatti illeciti), quando rileva che il comma 7 dell’art. 18 rappresenta una deroga del principio dell’art. 2055 c.c. [Responsabilità solidale, il quale al comma I dichiara che Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno], perché nell’ipotesi di concorso di più soggetti, non sussiste la prevista solidarietà, ma ciascuno dei coautori del danno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

La sentenza richiamata condivide l’idea che il 18 l. 349/1986 connota di profili sanzionatori il risarcimento previsto dal 18.6: questo sembra rendere coerente l’abbandono del modello civilistico della solidarietà e l’adozione del modello penalistico della responsabilità individuale.

Modello che è stato di recente rilevato anche da Mario Romano nella disciplina esaminata, a conferma dell’articolazione non esclusivamente civilistica e patrimonialistica con cui il legislatore ha inteso connotare la figura del danno all’ambiente.

Peraltro nel caso di specie la Cassazione affermò la responsabilità solidale delle imprese che avevano concorso nell’inquinamento provocato dal non corretto trattamento di rifiuti tossici, perché il fatto si era verificato prima dell’entrata in vigore della l. 349/1986.

La Corte fece richiamo a questa legge per ogni altro verso, ingenerando negli interpreti l’idea che essa ne avesse fatto applicazione retroattiva (così, per es., Chiara Comai).

Se così è stato, la Corte è caduta in contraddizione nel momento in cui si è pronunciata nel senso della responsabilità solidale, dopo aver rilevato la deviazione costituita dal 18.7 l. 349/1986 (Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale) rispetto al 2055 (Responsabilità solidale).

In materia di pluralità di autori della condotta di aggressione all’ambiente, la dir. CE 35/2004 al 9 lascia agli Stati membri la disciplina riguardante l’imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno, in particolare per quanto concerne la ripartizione della responsabilità tra produttore e utente di un prodotto.

Anche questa disposizione conferma i dubbi sulla qualità legislativa della direttiva: infatti non emergono a sufficienza i termini nei quali possa risultare plausibile l’accollo ai consumatori della responsabilità per una produzione che risulti inquinante, alla decisione circa la quale, in quanto meri consumatori, essi non possono aver partecipato.

 

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