In condizione può essere dedotto qualsiasi evento o fatto volontario.

Requisiti dell’evento dedotto in condizione sono: incertezza, estraneità alla perfezione e all’esecuzione del contratto, la possibilità e la liceità.

a) Incertezza: è il requisito determinante della figura della condizione. Se manca l’incertezza, infatti, viene meno la ragione di applicare una disciplina che si giustifica nell’esigenza di salvaguardare i diritti eventuali delle parti in relazione ad un contratto di cui non è dato sapere se sarà definitivamente efficace o inefficace. Quando l’evento è certo trova piuttosto applicazione la disciplina del termine. L’incertezza sussiste quando sia obiettivamente impossibile sapere con certezza se un evento accadrà o meno.

b) Futuro: secondo la formula legislativa l’evento dedotto in condizione e anche futuro. La legge prevede la condizione futura in quanto il riferimento ad un evento passato o ad una situazione presente esclude normalmente l’incertezza del rapporto. Le parti possono anche apporre al contratto una condizione passata o presente in quanto ignorano se la situazione sia accaduta o se il fatto sia esistente. Ma in tal caso si tratta di un requisito attuale di efficacia del contratto e non di una condizione. Non si instaura, quindi, la pendenza del rapporto occorrendo solo accertare se il contratto sia definitivamente efficace o inefficace. La condizione passata o presente può tuttavia costituire una vera e propria condizione quando eccezionalmente sussiste incertezza obiettiva sul fatto o sulla situazione indicata dalle parti e il relativo accertamento richiede un tempo apprezzabile.

c) Estraneità alla perfezione e all’esecuzione del contratto: si ritiene che, in ogni caso, l’evento dedotto in condizione non deve identificarsi con uno dei gli elementi costitutivi del negozio, né tanto meno nella esecuzione stessa del negozio. Tuttavia, la giurisprudenza, però, ha in alcuni casi ha ammesso la compatibilità tra condizione ed adempimento nel caso in cui l’effetto traslativo di un negozio venga espressamente subordinato all’adempimento della controprestazione.

d) La possibilità materiale e giuridica: è da intendersi come assenza di un impedimento-di fatto o di diritto-che renda certa l’impossibilità di avveramento dell’evento secondo un giudizio di ragionevolezza. L’impossibilità, infatti, esclude alla sussistenza di un condizionamento del contratto tanto che:

1. Qualora si tratti di condizione sospensiva l’intero contratto è nullo. Una effetto così radicale è conseguenza del fatto che la pattuizione di una condizione sospensiva impossibile altro non significa se non che la parti, in realtà, non hanno voluto che il negozio producesse alcun effetto.

2. Qualora si tratta di condizione risolutiva, questa si considera come non apposta. Infatti, la condizione risolutiva impossibile ricollega il venir meno dei gli effetti di un contratto ad un avvenimento che non si verificherà mai, il che equivale logicamente a dire che gli effetti del contratto sono definitivi di conseguenza tale condizione si considera come se non fosse stata apposta.

e) La Liceità: é da intendersi come assenza di contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Occorre precisare che la illiceità è configurabile solo in quanto il fatto illecito si assume come presupposto di un evento favorevole per l’autore del fatto. In caso contrario se l’inefficacia del contratto costituisce una sanzione per la parte che ha compiuto l’illecito, la condizione deve ritenersi illecita. A differenza della impossibilità, la illiceità della condizione rende nullo il contratto anche quando si tratta di condizione risolutiva. La ragione di questa rigorosa regola può ravvisarsi nella riprovazione sociale verso il contratto che sia lo strumento di sollecitazione dell’illecito.

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