A tenore del 123 Cod. cons. (Danno risarcibile) è risarcibile il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e quello derivante dalla distruzione o dal deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, ma in quest’ultimo caso solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

La direttiva CEE 374/1985, dopo aver disposto all’1 che Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto, al 9 definisce il danno di cui all’1: Ai sensi dell’articolo 1, per “danno” si intende: a) il danno causato dalla morte o da lesioni personali, b) il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso […].

Questa definizione, diversamente dal modello della fattispecie di responsabilità rinvenibile in codici nazionali come quello italiano ed il BGB, invece di riferirsi alla lesione (per il diritto italiano, il sintagma “danno ingiusto” di cui al 2043 (Risarcimento per fatto illecito)), fa riferimento, alla maniera francese, direttamente al danno come perdita patrimoniale e perciò al danno risarcibile che, come oggetto dell’obbligazione risarcitoria, attiene all’effetto giuridico della regola di responsabilità.

Per di più, il danno così definito è quello che l’1 dice causato da un difetto del […] prodotto.

Combinando perciò l’1 col 9 ne risulta che il produttore risponde del danno cagionato dai difetti del suo prodotto, cioè del danno causato dalla morte, da lesioni personali, etc.: un non senso.

Il nostro legislatore, avvertendo in qualche modo la difficoltà, ha precisato, nella rubrica del 123 Cod. cons. (Danno risarcibile), che il danno inteso dalla direttiva, invece di riferirsi alla lesione di certi beni giuridici tutelati (la vita, l’integrità fisica della persona e delle cose diverse dal prodotto), è in realtà il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria.

Ma ha mantenuto il contenuto della norma definitoria della direttiva, ripetendo il verbo “cagionare”, come se la morte o la lesione dell’integrità fisica fossero a loro volta causa in senso naturalistico di quel danno risarcibile che si voleva definire e che, a tenore del 1223 (Risarcimento del danno), deve essere solo conseguenza (in senso giuridico, non naturalistico) della lesione.

Si tratta cioè della perdita patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla morte, alla lesione dell’integrità fisica della persona, alla distruzione o al deterioramento di una cosa diversa dal prodotto, in quest’ultimo caso con un abbattimento iniziale di 387 €.

{Anche la Corte europea di giustizia, nel 2001, ha confuso ancora di più i profili della lesione con quelli del danno risarcibile, nel voler precisare che “uno Stato membro non può limitare i tipi di danno materiale [?], derivante da morte o da lesioni personali, o di danno cagionato a una cosa o consistente nella distruzione di una cosa”}.

Il danno alla salute, del quale è ormai indiscussa la natura non patrimoniale, rientra sicuramente nel danno che dà àdito a risarcimento secondo il Codice del consumo.

Stando alla direttiva CEE 374/1985, rimane sospesa, cioè rimessa agli ordinamenti nazionali, solo la questione della risarcibilità del danno morale.

 

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