In un negozio a cui è stata apposta una condizione si distinguono due momenti: il primo detto “pendenza della condizione” e il secondo detto “avveramento o mancanza della condizione”[qui l’avveramento della condizione o si è verificato o è certo che non si avvererà, quindi l’incertezza è limitata].

Con l’espressione pendenza della condizione si indica quella situazione di incertezza che si determina nel periodo in cui è incerto se questa si verificherà o meno.

In pendenza della condizione l’acquirente di un diritto sotto condizione sospensiva può compiere gli opportuni atti conservativi, a tutela della propria aspettativa. Atti conservativi può compiere pure l’alienante di un diritto sotto condizione risolutiva.

La possibilità di compiere atti conservativi conferma la rilevanza dell’aspettativa nascente dal contratto condizionato quale posizione giuridica attualmente tutelata.

Il compimento di atti conservativi concerne, propriamente, la possibilità di ottenere provvedimenti giudiziari cautelativi, cioè l’imposizione di una cauzione o anche la concessione di un sequestro conservativo.

Tuttavia, non si deve pensare che sia introdotto un generalizzato potere cautelare a favore delle parti in quanto l’articolo 1356 cod. civ. deve essere comunque letto in correlazione a quanto stabilito e previsto dal codice di procedura civile. In sostanza, la possibilità di esercitare l’azione cautelare deve intendersi limitata alle isole ipotesi in cui sopraggiunga una situazione di pericolo che faccia fondatamente temere alla parte di non conseguire oggi non recuperare il proprio diritto.

La legge (art. 1361 cod. civ.) prevede inoltre che, in pendenza di condizione, la parte possa compiere atti di amministrazione diretti alla cura del diritto oggetto del negozio e l’avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti compiuti.

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