La Costituzione considera come valori essenziali l’indipendenza, l’imparzialità e la terzietà del giudice, termini questi che non sono assolutamente equivalenti:

  • l’imparzialità (assenza di condizionamento) e la terzietà (indifferenza) sono considerate dall’art. 111 co. 2 e ineriscono direttamente all’esercizio della funzione giurisdizione, come componente del giusto processo. Esse, in particolare, devono essere assicurate sia rispetto all’organo giurisdizionale nella sua interezza sia rispetto ad ogni singolo componente dell’organo stesso, che deve essere del tutto indifferente sul piano personale rispetto alla vertenza su cui viene chiamato a pronunciarsi;
  • l’indipendenza inerisce alla relazione dell’organo giurisdizionale con soggetti estranei al rapporto processuale (es. potere politico), che potrebbero influire sulle sue decisioni. In Costituzione riceve particolare considerazione l’indipendenza del giudice ordinario (art. 104), sottolineata dalla caratterizzazione della magistratura ordinaria come ordine autonomo , dall’istituzione per essa del Consiglio superiore della magistratura, dall’affermazione del principio generale dell’accesso per concorso e dalla garanzia dell’inamovibilità. L’indipendenza del giudice, comunque, essendo essenziale per l’esercizio di qualsiasi funzione giurisdizionale, vale anche per il giudice amministrativo e per gli altri giudici speciali (art. 108). Tale principio ha avuto un ruolo fondamentale nell’assetto della giustizia amministrativa, determinando la soppressione di quasi tutte le giurisdizioni amministrative speciali diverse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti. La VI disposizione transitoria della Costituzione prevedeva la revisione di queste giurisdizioni speciali entro cinque anni, termine questo che fu tuttavia ritenuto non perentorio. Alla fine degli anni Sessanta, tuttavia, furono sollevate questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni su questi organi giurisdizionali, in riferimento al principio dell’indipendenza del giudice. Solo per citare un esempio, quindi, la sent. n. 55 del 1966 dichiarò l’illegittimità delle disposizioni sulla composizione dei Consigli di prefettura per il fatto che alcuni componenti del collegio giudicante erano per legge funzionari statali, come tali dipendenti dal Governo.

I giudici amministrativi non sono soggetti al Consiglio superiore della magistratura, che è organo di autogoverno dei soli magistrati ordinari. Presso il Consiglio di Stato, tuttavia, è istituito un apposito organo di autogoverno dei giudici amministrativi, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (l. n. 186 del 1982).

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