L’amministrazione , in occasione dell’esercizio del potere, pone in essere atti puntuali e concreti strumentali ad altri poteri ( pareri, proposte, atti di controllo, accertamenti detti atti dichiarativi che non modificano la situazione giuridica preesistente )
L’efficacia dichiarativa incide su una situazione giuridica preesistente rafforzandola, specificandone il contenuto, ( es. iscrizione negli albi professionali).
Taluni atti dichiarativi hanno invece la funzione di attribuire certezza legale ad un dato, precludendo ai consociati di assumere che il dato sia diverso da come è raffigurato nell’atto. Questi atti, detti di certazione dunque producono certezze che valgono erga omnes. Essi sono tipici e nominati e corrispondono ad un’importante funzione pubblica, quella di produrre certezza, dell’amministrazione nella moderna società.
Le conoscenze acquisite dall’amministrazione sono spesso conservate e ordinate in appositi registri, albi,liste, elenchi ecc.
Gli atti che riproducono tali certezze sono i certificati, documenti tipici rilasciati dall’amministrazione aventi funzione di ricognizione, riproduzione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche( art. 1 D.P.R. 445/00 T.U. in materia di documentazione amministrativa , modificato dal d.p.r. 137703 e dal d.lgs. 82/05 codice dell’amministrazione digitale); certificazioni : sono le dichiarazioni di scienza esternate mediante certificato. Il certificato ha i caratteri di un atto pubblico , essendo rilasciato da un p.u. autorizzato a darvi pubblica fede , e fa piena prova, fino a querela di falso, tanto in sede amministrativa che giurisdizionale , di ciò che in esso è dichiarato e della provenienza. Diversi sono gli attestati, atti amministrativi tipici, a differenza dei certificati, non mettono in circolazione una certezza creata da un atto di certazione.
Negli ultimi anni si è fatta sempre più pressante la duplice esigenza di alleggerire il carico di lavoro dei p.u. e di consentire al privato di poter privare, nei suoi rapporti con la p.a., determinati fatti, stati e qualità a prescindere dalla esibizione dei relativi certificati. Il d.p.r. 445/00 ha introdotto l’istituto giuridico della dichiarazione sostitutiva che è un atto del privato capace di sostituire una certificazione pubblica , nei soli casi stabiliti dalla legge, producendone lo stesso effetto giuridico.
Le dichiarazioni sostitutive, a differenza dei certificati, non provengono da un ente pubblico, e sono destinate a confluire soltanto in un singolo rapporto tra cittadino e amministrazione. La mancata accettazione della d.s. costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Vi sono due tipi di dichiarazione sostitutive:
1) d.s. di certificazione ( art. 1 d.p.r. 445/00) : è il documento sottoscritto dall’interessato in
sostituzione dei certificati ( nascita, residenza cittadinanza, titoli di studio); in luogo della d.s. il
privato può produrre il certificato o la copia autentica .
2) d.s. dell’atto di notorietà: atto con cui il privato comprova, nel proprio interesse e a titolo
definitivo, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nei pubblici registri, albi ed elenchi, nonché stati, qualità personali relativi ad altri soggetti , oppure la dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di un atto sia conforme all’originale (in questo caso è necessaria solo la firma del privato non richiedendosi la autenticazione).
Ai sensi dell’art. 57, d.lgs. 82/05 le p.a. provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge.
Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive da parte della pa avviene anche a campione o in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla loro veridicità e viene effettuato o controllando gli archivi dell’amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri. La recente normativa ha previsto che le d.s. possono essere utilizzate anche nei rapporti tra privati che vi consentano: in tal caso la p.a. competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del privato corredata dal consenso del dichiarante , conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati custoditi.