Volta ad ottenere una compensazione o riparazione patrimoniale per il danno subito a seguito del provvedimento o del comportamento illegittimo dell’amministrazione. Può essere esperita si dinanzi al giudice amministrativo che giudice ordinario.

L’effetto della tutela risarcitoria è la riparazione o compensazione del danno subito, ma i criteri di individuazione del danno e le misure di riparazione sono diverse a seconda della conformazione della situazione soggettiva privata lesa. Esempi:

1) Nel caso in cui l’illegittimità del provvedimento dipende da un vizio procedimentale, come la mancata acquisizione di un parere o una insufficienza di motivazione, e quindi il potere amministrativo può essere nuovamente esercitato poiché non c’è un’illegittimità sostanziale dell’atto. Il giudice amministrativo ammette la tutela risarcitoria, ma con criteri più restrittivi rispetto ai casi in cui l’illegittimità è tale da non consentire un nuovo esercizio del potere.

2) Il privato, cui spetta un provvedimento che gli è stato illegittimamente negato, potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti nel tempo in cui non si è potuto avvalere dell’atto ampliativo dell’amministrazione. Si pensi al privato che si vede illegittimamente negare il permesso di costruire. Costui potrà richiedere al giudice amministrativo non solo l’annullamento del diniego, ma anche la dichiarazione del diritto ad ottenere il permesso e il risarcimento dei danni subiti per la mancata concessione, come, ad esempio, le spese sostenute per l’affitto, rese necessarie dall’impossibilità di costruire la propria abitazione.

3) danno da ritardo. Quando l’amministrazione rilascia sì l’autorizzazione richiesta, ma con ritardo rispetto al termine previsto, non sussistono dubbi sul diritto del privato ad esercitare l’attività autorizzata e il privato può chiedere il risarcimento del danno derivante dall’inizio ritardato dell’attività.

Secondo la disciplina civilistica, il risarcimento del danno può avvenire per equivalente o in forma specifica. Il giudice amministrativo è orientato a considerare equivalente l’annullamento del provvedimento con la reintegrazione in forma specifica, ricostruendo perciò quest’ultimo istituto diversamente da quanto accade nel diritto civile.

Se, da un lato, la reintegrazione in forma specifica (tutela demolitoria dell’atto illegittimo) può essere accordata o mediante una determinazione di una somma di danaro che considera specificamente tutti gli effetti del danno subito o mediante la ricostituzione della situazione del debitore prima dell’evento dannoso, dall’altro, viene frequentemente identificata con l’annullamento dell’atto amministrativo, perché mediante l’annullamento del provvedimento sfavorevole si ricostituisce la situazione quo ante che era stata illecitamente modificata e allo stesso annullamento segue, in alcuni casi, l’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento favorevole per il privato.

 

 

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