Esperibile solo dinanzi al giudice amministrativo Tramite il giudizio di annullamento, si elimina dal mondo giuridico l’atto o il comportamento dell’amministrazione lesivo del diritto o dell’interesse del privato. Tale ”demolizione” è prodromica al riconoscimento giurisdizionale del fatto illecito, come tale produttivo di un danno ingiusto, che deve essere risarcito. A seconda della fattispecie, poi, la tutela annullatoria può essere integralmente satisfattiva delle esigenze del privato leso o essere insufficiente a riparare il danno provocato.

Esempi della tutela annullatoria:

1) Il privato danneggiato da un diniego illegittimo di autorizzazione, in seguito annullato dal giudice amministrativo, può domandare il risarcimento delle spese sostenute a causa dell’immobilizzo delle risorse destinate all’attività da autorizzare e dovrà fornire la prova dello stesso danno. Questo potrà derivare, in ipotesi, dalle spese sostenute per pagare l’affitto dei locali nei quali voleva svolgere l’attività commerciale, oppure dall’immobilizzo di risorse destinate all’attività e che avrebbe potuto utilizzare in altro modo, traendone un’utilità, se l’amministrazione non gli avesse illegittimamente negato l’autorizzazione. L’orientamento prevalente del giudice amministrativo, però, è nel senso che in questi casi la tutela annullatoria sia sufficiente a soddisfare l’interesse del privato, perché gli dà la possibilità, anche se non la certezza, di ottenere l’autorizzazione desiderata, il cui rilascio dipende comunque dall’esercizio di un potere discrezionale.

2) Quando l’amministrazione revoca illegittimamente una concessione, il concessionario che abbia ottenuto la tutela demolitoria giurisdizionale dell’atto di secondo grado può domandare il risarcimento del danno. Si può essere tratti in inganno dalla considerazione che, in questo caso, la tutela annullatoria è immediatamente satisfattiva, poiché non richiede ulteriori provvedimenti da parte dell’amministrazione: l’annullamento di una revoca, infatti, fa rivivere la situazione precedente all’emanazione dell’atto di secondo grado. Tuttavia, il concessionario conserva sempre la facoltà di domandare al giudice il risarcimento del danno patito nel periodo in cui la sua attività è stata forzatamente sospesa per effetto della revoca, anche se l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, sul caso di specie, è piuttosto restrittivo.

3) Quando un’impresa partecipa ad una gara indetta dalla pubblica amministrazione, che viene aggiudicata ad un’altra impresa, in base ad un’applicazione dei criteri di gara che contrasta con le disposizioni del bando, questa può ricorrere dinanzi al giudice amministrativo. Richiesto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, il giudice, se accoglie il ricorso, può, a seconda della situazione in concreto, limitarsi all’annullamento (a seguito del quale la gara deve essere nuovamente svolta) oppure indicare l’impresa che deve subentrare al vincitore della gara annullata. In questo secondo caso, la tutela annullatoria garantisce al ricorrente l’intera soddisfazione della sua situazione soggettiva e non residua spazio per un’azione risarcitoria.

4) Quando l’amministrazione rimane inerte di fronte ad una richiesta del privato, questi deve diffidare l’amministrazione a provvedere e, nel caso in cui l’amministrazione ancora non adotti un provvedimento espresso, può impugnare il silenzio dinanzi al giudice amministrativo. L’annullamento del silenzio comporta l’obbligo per l’amministrazione di provvedere, ma non orienta in alcun modo l’esercizio del potere amministrativo, che può portare all’accoglimento o al rigetto della richiesta del privato. Lo spazio per un’eventuale azione risarcitoria è assai ridotto, salvo il caso in cui l’amministrazione ha dato al privato un qualche affidamento, poi violato con il comportamento inerte.

 

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