La relazione di strumentalità (posizione intermedia) riguarda apparati amministrativi nei confronti di apparati politici e può verificarsi non soltanto all’interno di uno stesso ente, ma anche tra soggetti giuridici diversi (es. enti pubblici e pubblici poteri).

La situazione di strumentalità di un apparato può essere il risultato di diversi poteri che possono essere esercitati nei suoi confronti da un altro apparato (sovraordinato):

  • il potere di rivolgere atti di indirizzo (es. direttive) mediante i quali si indicano all’apparato in posizione di strumentalità gli obiettivi da raggiungere, senza stabilire con quali mezzi.

Gli atti di questo tipo non sono del tutto vincolanti: l’indirizzo impartito al destinatario, infatti, presuppone la presenza di certe circostanze, al mutare delle quali il destinatario può discostarsi dall’atto di indirizzo;

  • il potere di nominare e revocare i titolari degli organi dell’apparato strumentale;
  • il potere di provvedere ai finanziamenti dell’organo strumentale;
  • il potere di approvare gli atti programmatori dell’ente strumentale (es. bilancio), svolgendo di fatto un controllo non solo di legittimità ma anche di merito;

il potere di commissariamento dell’ente, che comporta la sostituzione di un organo straordinario (commissario) a quelli ordinari che si dimostrano incapaci di svolgere le loro funzioni

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