La semplificazione amministrativa

Naturale derivazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficacia è quello di semplicità. La legge 241/90 ha avviato una intensa politica di semplificazione amministrativa con lo scopo di riduzione della spesa e miglioramento dei servizi resi al cittadino. La conferenza di servizi e gli accordi tra amministrazioni sono istituti di semplificazione amministrativa, al pari della disciplina dei pareri e delle valutazioni tecniche, dell’autocertificazione, della denuncia di inizio di attività e del silenzio-assenso.

A partire dal 1997, quello di semplificazione è divenuto un processo permanente, alimentato annualmente da una legge di semplificazione approvata su iniziativa del governo. Quest’ultima introduce varie misure di semplificazione, tra le quali la riduzione del numero delle fasi procedimentali, la riduzione dei termini dei procedimenti, la riduzione del numero dei procedimenti e il loro accorpamento.

 

L’accesso ai documenti amministrativi

L’accesso ai documenti amministrativi è ora espressamente regolato dalla legge n. 241/1990, secondo la quale esso è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (primo tra tutti, il destinatario del provvedimento).

La legge definisce in modo assai ampio la nozione di documento amministrativo e dispone che, da una parte, le amministrazioni interessate adottino le misure organizzative per consentire l’accesso e che, dall’altra, il governo disciplini le modalità di accesso (il che è poi avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992). A sua volta, il diritto di accesso è ordinato in via procedimentale: è necessaria una richiesta motivata e si realizza mediante esame e estrazione di copia.

Contro il rifiuto si può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale, che, entro 30 giorni, può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato; lo può essere anche per la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale, delle relazioni internazionali, della politica monetaria e valutaria, dell’ordine pubblico e della riservatezza dei terzi: ciascuna amministrazione deve individuare le singole categorie di documenti sottratti all’accesso.

Sulla attuazione del diritto di accesso vigila una Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, composta da parlamentari, magistrati ed esperti. La legge n. 241/1990 offre una definizione assai ampia di documento amministrativo. Ai sensi dell’art. 22, sono documenti amministrativi non solo quelli cartacei, ma anche le fotografie, i nastri registrati, le memorie dei computer e così via, a patto che siano detenuti e utilizzati dall’amministrazione.

La nozione di documento amministrativo non va confusa, quindi, con quella di atto amministrativo: gli atti amministrativi (provvedimenti o atti strumentali che siano) sono sempre dichiarazioni (di volontà, di scienza o di giudizio) e non hanno necessariamente forma scritta, quindi non sempre hanno un supporto documentale; i documenti amministrativi, invece, sono supporti materiali, rappresentativi di atti o circostanze rilevanti per l’amministrazione.

Ai procedimenti che non si concludono con un provvedimento amministrativo (si pensi ai procedimenti contrattuali, organizzativi, finanziari e dichiarativi), la legge n. 241/1990 si applica parzialmente.

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