La questione della pregiudizialità

La magistratura amministrativa ha caratterizzato la responsabilità civile dell’amministrazione in base al particolare rapporto che sussiste tra l’azione di annullamento e l’azione di risarcimento. Per cui il privato non può chiedere il risarcimento del danno provocato dall’amministrazione se prima non chiede l’annullamento del provvedimento causa del danno stesso. In altre parole, l’annullamento è pregiudiziale all’azione di risarcimento. (presupposto necessario)

L’impostazione del giudice amministrativo sulla pregiudizialità amministrativa si fonda principalmente sulla necessità di mantenere fermo il termine decadenziale di sessanta giorni stabilito per l’impugnazione del provvedimento amministrativo, a fronte del termine di prescrizione di cinque anni previsto per l’azione di risarcimento.

Ciò si giustifica, in quanto se si consentisse un’azione di risarcimento disgiunta e non necessariamente preceduta dall’azione di annullamento, si metterebbe in pericolo il principio per cui l’azione pubblica richiede particolari condizioni di continuità e di certezza: il privato potrebbe, ben oltre il termine breve di decadenza, mettere in discussione l’atto amministrativo.

Dovendo l’azione di risarcimento essere necessariamente preceduta da un’azione di annullamento, ne consegue che, nella maggior parte dei casi, il giudice è portato a ritenere che le esigenze del privato siano soddisfatte con l’annullamento. Il risarcimento diventa così un’ipotesi residuale e sussidiaria, che si differenzia rispetto allo schema generale della responsabilità extracontrattuale disegnato nel codice civile.

Nei casi in cui l’amministrazione non adotti un provvedimento ovvero un suo comportamento non sia equiparabile ad un provvedimento (si pensi al silenzio assenso) non può trovare applicazione la regola della pregiudizialità, mancando il potenziale oggetto della tutela annullatoria. Pertanto, in tutti i casi in cui il privato sia leso da un comportamento dell’amministrazione, disgiunto da un provvedimento da impugnare, il privato potrà chiedere solo il risarcimento del danno.

 

Il giudice e il processo della responsabilità

Premesso che l’onere della prova del danno subito grava, secondo i principi generali, sul danneggiato e che il giudice amministrativo non ha facoltà di invertirlo, così come non può ricorrere all’equità, in mancanza di previsione legislativa, l’unico strumento peculiare di cui dispone rispetto al giudice ordinario è la cosiddetta condanna generica.

Nel senso che il giudice stabilisce i criteri in base ai quali il soggetto obbligato deve proporre a favore del danneggiato il pagamento di una somma entro un determinato termine temporale, in mancanza del quale, non avendo raggiunto le parti un accordo, il creditore può rivolgersi nuovamente al giudice amministrativo e chiedergli la quantificazione concreta del risarcimento dovuto, nell’ambito di un nuovo giudizio conformato come un giudizio di ottemperanza.

 

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