Il personale professionale, in prevalenza, è legato all’amministrazione da un rapporto di natura privatistica in larga misura regolato dal diritto comune del lavoro. Recenti leggi hanno disposto la privatizzazione dei rapporti di impiego di più dell’ 80% dei dipendenti pubblici. Tale disciplina agisce su un duplice versante: da un lato equipara il regime giuridico dei rapporti di impiego con le pubbliche amministrazioni a quello proprio dei rapporti di lavoro subordinato con imprese private. Dall’altro dispone l’applicazione anche ai rapporti di impiego con le P.A. della stessa disciplina sostanziale che regola il lavoro subordinato nell’impresa. Questa privatizzazione rende incerta la rilevanza per il diritto amministrativo di tali rapporti dove il datore di lavoro ha natura pubblica.

 

Il regime giuridico del rapporto di lavoro privato con le P.A.

Poggia su 4 principi fondamentali:

– origine contrattuale del rapporto: l’assunzione nelle P.A. avviene con contratto individuale

– regolamentazione contrattuale del rapporto: i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente.

– Gestione del rapporto mediante atti negoziali: le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro (promozione, trasferimento, licenziamento) sono assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro

– Cognizione al giudice ordinario: sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A.

In conclusione, per la maggior parte del personale professionale, il regime giuridico del rapporto di pubblico impiego, che si applica alle categorie di personale sopra menzionate, è rovesciato: qui vi è un contratto di lavoro, li vi è un atto di nomina, qui vi è un rapporto obbligatorio di diritto privato, li vi è uno status di diritto pubblico, qui vi sono atti negoziali di gestione del rapporto, li vi sono provvedimenti amministrativi. Qui vi è il giudice ordinario, lì il giudice amministrativo. In conclusione, il carattere pubblico dell’organizzazione non esclude la natura privata del rapporto di lavoro; al contrario, è quest’ultima che ha finito per attrarre, in orbita privatistica, anche una quota dell’organizzazione.

 

L’applicazione del diritto comune del lavoro e i suoi limiti

La privatizzazione dei rapporti di lavoro con le P.A. comporta l’applicazione ad essi della stessa disciplina sostanziale valida peri rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, in altre parole un diritto del lavoro comune a pubblici e privati. Questo diritto del lavoro comune poggia su tre principi stabiliti dal d.lg. 165/2001

– I principio – Rinvio mobile alla disciplina privatistica perché non si riferisce a singole e specifiche regole ma a tutte le norme vigenti e future che regolano e regoleranno il lavoro subordinato nell’impresa.

– II principio – mira ad eliminare la disciplina speciale passata del lavoro pubblico prima della privatizzazione del 1993

– III principio – contrasta la disciplina speciale futura del lavoro pubblico cioè le eventuali disposizioni di legge, regolamento e statuto che introducano discipline nei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di essi.

In conclusione, per effetto di questi 3 principi, dipendenti privati e dipendenti pubblici vengono tendenzialmente assoggettati alle medesime regole. Questa parificazione normativa ha però un limite nel d.lg 165/2001 che costituisce il fondamento della privatizzazione me ne è anche il suo limite. Esso infatti autorizza la permanenza di una disciplina speciale e la definisce con norme che prevalgono sulle regole privatistiche e non sono derogabili da parte della contrattazione. Ciò rappresenta una salvaguardia della specialità del lavoro pubblico. Questi elementi di specialità attengono, in particolare a due aspetti:

– Il rapporto si costituisce mediante contratto individuale ed è regolato da contratti collettivi. Ma la stipulazione dell’uno e degli altri è disciplinata dalla legge con norme speciali che non si applicano al settore privato

– Una volta costituito il rapporto esso è regolato oltre che dai contratti dalla disciplina legislativa privatistica.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento