Il codice francese del 1994 non si dimostra particolarmente innovativo: esso si basa sul presupposto della libertà del volere dell’uomo, rimanendo quindi fedele ad uno sviluppo contenuto del principio di colpevolezza. Il codice, comunque, si caratterizza per avere norme confermative del passato, che ribadiscono principi del Code Napoleon, norme cristallizzanti e norme autenticamente innovative.

L’art. 121-5, una norma chiaramente confermativa, dispone che <<vi è tentativo quando, dopo che si è iniziata l’esecuzione di un reato, esso è stato interrotto o ha mancato il suo effetto in ragione di circostanze indipendenti dalla volontà del suo autore>>. La disciplina del tentativo:

  • in alcuni ordinamenti si regge sulla distinzione tra atti esecutivi e atti preparatori (non punibili se sussistono da soli) (modello francese);
  • in altri ordinamenti viene unificata (modello italiano): il tentativo si ha quando sussista il carattere dell’idoneità e dell’univocità. Il Codice Zanardelli, peraltro, distingueva tra esecuzione e preparazione prima di passare all’odierno art. 56.

Per comprendere cosa significhi preparazione ed esecuzione:

  • possiamo riflettere sul concetto di esecuzione in maniera generalizzata, caso in cui potremmo parlare di esecuzione anche quando questa giuridicamente non può ancora sussistere (es. esecuzione come preparazione);
  • possiamo parlare del concetto di esecuzione in maniera tecnico-giuridica, caso in cui dovremmo dire che vi è esecuzione del reato quando si comincia a realizzare il primo frammento della condotta tipica, descritta dalla legge.

Dato che parlare di esecuzione in senso tecnico risulta piuttosto difficile in alcuni casi, il legislatore francese ha spesso fatto implicitamente ruotare il concetto di tentativo intorno al concetto di idoneità ed univocità. A detta della Corte suprema francese, in particolare, il tentativo si ha quando si riscontrano <<atti diretti e immediati alla commissione del delitto>> (sent. n. 212 del 1984). L’art. 331-1 che definisce il reato di furto conferma sostanzialmente quanto dice la Corte: la definizione molto scarna che viene data, infatti, non potrebbe permettere di individuare il furto tentato nella commissione di un suo frammento. Ancora una volta, quindi, si deve far riferimento al concetto di idoneità ed univocità.

Ai sensi dell’art. 121-4, peraltro,<<è autore dell’illecito la persona che tenta di commettere un crimine o, nei casi previsti dalla legge, un delitto>>. Le contravvenzioni, quindi, non prevedono il tentativo. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, occorre sottolineare che questo è uguale a quello previsto per il reato consumato: l’art. 121-4, infatti, parla di autore a tutti gli effetti.

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