Il nostro paese è caratterizzato da una situazione paradossale: mentre la Costituzione del 1948 nasce a seguito della svolta del dopoguerra, il codice penale è ancora quello del 1930, caratterizzato da un’impronta autoritaria. Il paradosso è particolarmente evidente se si considera che la Costituzione repubblicana avrebbe sicuramente potuto avviare un rinnovamento del sistema sia sulla parte speciale del codice sia su quella generale:

  • norme incidenti sulla parte speciale: la disciplina del diritto di famiglia, della proprietà, del diritto di sciopero, della libertà di manifestazione del pensiero, di riunione e di associazioni sono tutta una serie di materie di cui la Costituzione disegna una fisionomia completamente nuova, tale da non potersi non riflettere sulla corrispondente tutela penale;
  • norme incidenti sulla parte generale: con riferimento a questo gruppo di norme occorre far riferimento quantomeno a tre disposizioni costituzionali:
    • l’art. 25 co. 2 e 3, inerente al principio di legalità: tale principio ad essere sinceri è stato solo confermato dall’art. 25, dal momento che il legislatore fascista l’aveva previsto, collocandolo addirittura in apertura del codice penale del 1930 (co. 1). A dispetto di tale collocazione, tuttavia, esso risultava sovente aggirato nella parte speciale attraverso la previsione di norme vaghe ed indeterminate;
    • l’art. 27 co. 1, secondo cui la responsabilità penale è personale: il costituente, lungi dal voler riconoscere con tale articolo il principio di colpevolezza ed il correlativo divieto di responsabilità oggettiva, intendeva probabilmente limitarsi a proibire la responsabilità per fatto altrui. Tale articolo, tuttavia, presentava una dirompente potenzialità intrinseca, la quale non venne recepita dal legislatore ma dalla Corte costituzionale (sent. n. 364 del 1988 che ha previsto la scusabilità dell’errore di diritto inevitabile);
    • l’art. 27 co. 3, inerente al principio rieducativo in materia di pene: tale principio non fu proposto da penalisti ma da due costituenti, La Pira e Basso, che intendevano esprimere con tale articolo il corollario di un superiore principio di solidarietà umana e sociale e non la prevalenza della Scuola positiva (pena rieducativa) su quella classica (pena retributiva). Con tale disposizione, quindi, si intendeva legare l’idea della pena al riconoscimento di un impegno dello Stato a far fronte ai bisogni del reo.

La comunanza di valori e la spinta innovativa della Costituente si esaurirono con molta rapidità dopo il 1948: gli anni Cinquanta, infatti, registrano la rapida dispersione dell’intento costruttivo che aveva animato l’Assemblea costituente. Al contrario di ciò che accadrà in Spagna circa trentacinque anni dopo, quindi, le forze politiche italiane non riescono a cogliere nella svolta costituzionale l’occasione per avviare una nuova codificazione penale:

  • nel 1950 vede la luce il progetto Petrocelli, un testo che rispecchia ancora i principi informatori del codice Rocco e addirittura inasprisce la funzione retributiva della pena. Negli anni subito seguenti, invece, vengono approvate alcune riforme extra codicem di notevole rilevanza (es. legge Merlin sulla prostituzione del 1958);
  • negli anni Sessanta le attenzioni penalistiche si polarizzarono sull’incredibile espansione economica di cui il nostro paese fu protagonista. Si posero quindi le basi per il diritto penale dell’economia, senza tuttavia alcuna prospettiva di revisione complessiva del sistema;
  • agli inizi degli anni Settanta un progetto di riforma del codice (progetto Vassalli) fu approvato dal Senato, ma la fine anticipata della legislatura ne azzerò l’iter parlamentare. Con il nuovo governo il progetto venne smembrato e una sua parte inserita in un decreto legge che diede luogo all’incisiva riforma del 1974, celebre per aver portato all’introduzione del reato continuato eterogeneo e ad alcune modifiche alla sospensione condizione della pene e alla recidiva, solo per citare alcuni esempi. Gli anni Settanta registrarono inoltre sia la riforma dell’ordinamento penitenziario (1975) in chiave rieducativa che i primi prodotti della legislazione dell’emergenza, in concomitanza con l’esplosione del terrorismo politico e della criminalità organizzata di stampo mafioso;
  • negli anni Ottanta vede la luce la disciplina generale dell’illecito punitivo amministrativo (l. n. 689 del 1981): anche in Italia, infatti, si prende atto della straordinaria inflazione legislativa che opprime il sistema penale e della conseguente necessità di sfoltire lo stesso depenalizzando gli illecito bagatellari;
  • nel 1989 entra in vigore il nuovo codice di procedura penale, cosa questa che pone in essere un’ulteriore situazione paradossale: nasce uno strumento processuale nuovo per applicare un diritto sostanziale vecchio. Per eliminare questo paradosso, quindi, nel 1988 il guardasigilli Vassalli tenta nuovamente di dare avvio alla ricodificazione penale e per farlo nomina una commissione, presieduta da Pagliaro cui affidare uno <<Schema di legge delega per un nuovo codice penale>> (progetto Pagliaro);
  • nel 1996 il Comitato per la riforma del codice penale elabora il progetto Riz, che viene approvato dal Senato poco prima però dello scioglimento delle Camere;
  • nel 1998 una nuova commissione di esperti viene incaricata dal guardasigilli Flick di avviare la riforma del codice penale. Anche tale progetto Grosso, dal nome di Carlo Federico Grosso che presiedeva il gruppo di esperti, viene tuttavia accantonato perché la commissione non viene rinnovata dopo il cambio di governo che ha fatto seguito alle elezioni legislative del 2001. Il nuovo esecutivo nomina quindi una nuova commissione, presieduta da Nordio, che comincia a lavorare ad un nuovo progetto (progetto Nordio).
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