A partire dal 1988 la Commissione Pagliaro lavora al nuovo progetto di codice penale ed in tempi brevi riesce a dar vita ad uno schema di legge delega comprensivo sia della parte generale che di quella speciale. La pubblicazione e la circolazione della schema, tuttavia, avviene in un secondo momento, quando il progetto viene divulgato nelle Università per avere proposte e pareri. La comunità giuridica riserva una fredda accoglienza al nuovo progetto, per due obiezioni:

  • la non sufficiente rappresentatività scientifica della commissione ministeriale;
  • il metodo scelto per la ricodificazione, ossia quello della delega legislativa: tale soluzione, infatti, rischia di espropriare il parlamento dell’effettiva titolarità delle scelte in materia penale, particolarmente rilevanti nell’area della parte speciale. Se questo è vero tuttavia, occorre anche tener conto che nelle condizioni attuali risulta piuttosto difficile che il parlamento possa realisticamente discutere un corpo normativo di centinaia di articoli strettamente collegati senza vedere così bloccata la sua attività per anni ed anni.

La legge delega prevista dalla Commissione costituisce un’opera di grande valore scientifico, caratterizzata da un impianto sistematico che aspira all’organicità e alla completezza. Nei contenuti esso è caratterizzato:

  • da uno sforzo di adeguamento alla Costituzione e dal riconoscimento di un’ampia rilevanza ai principi di offensività e di colpevolezza;
  • dalla riformulazione della disciplina di alcuni istituti fondamentali della parte generale (es. reato omissivo improprio, concorso di persone);
  • da un sistema sanzionatorio ispirato alla volontà di ripristinare il valore della certezza della pena e da una semplificazione dell’attuale tipologia di sanzioni alternative alla detenzione;
  • dalla presenza di uno schema di articolato della parte speciale, elemento questo che risulta imprescindibile nella attuali società moderne.

Il principio personalistico affermato dalla Costituzione impone una decisa scelta in favore della persona umana quale titolare di tutta una serie di libertà individuali ed originarie. Nel Progetto, tuttavia, il principio della centralità del soggetto determina non solo un’inversione dell’ordine dei beni giuridici tutelati, ma anche un consistente aumento delle fattispecie riguardanti i reati contro la persona, fino a raggiungere la massima intensità di tutela con la creazione del bene giuridico della <<dignità>> dell’essere umano. A tale riguardo, tuttavia, non si può fare a meno di notare che taluni eccessi di tutela possano entrare in conflitto con principi e valori ugualmente importanti.

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