Rapporti tra fonti nel codice penale francese

Con riferimento ai rapporti tra la legge penale e le fonti subordinate, occorre richiamare l’art. 111-2 che ribadisce la competenza della fonte regolamentare a prevedere le contravvenzioni: <<la legge determina i crimini e i delitti […] il regolamento determina le contravvenzioni>>. In forza di tale disposizione, il legislatore potrebbe creare illeciti contravvenzionali solo eventualmente e sempre che il governo non opponga il veto. Il legislatore del 1994, confermando il principio appena esaminato, ha previsto due novità:

  • il regolamento detiene il precetto, ma è la legge a fissare la pena (riserva di legge);
  • viene eliminata la sanzione detentiva dalla peines contraventionnelles.

Interpretazione restrittiva nel codice penale francese

L’art. 111-4 stabilisce che <<la legge penale è d’interpretazione stretta>>, ossia si muove nei limiti dell’enunciato (es. se il legislatore dice che è <<vietato fumare una sigaretta>>, si può dire che il divieto si estende a qualsiasi tipo di sigaretta, anche di cioccolata. Fumare il sigaro, invece, non può essere vietato se non per analogia). Con questa disposizione il legislatore sembrerebbe voler vietare l’interpretazione estensiva della legge penale. Questa disposizione non sempre si traduce in una ratio coerente: ogni volta che noi interpretiamo una parola, infatti, utilizziamo un procedimento mentale intrinsecamente analogico e valutativo. L’applicazione rigorosa di un canone di stretta interpretazione, quindi, può condurre a risultati incongrui e irragionevoli, anche e soprattutto perché il procedimento ermeneutico è necessariamente valutativo (non si procede per identità ma per <<equivalente sostanziale>>).

Nella qualificazione giuridica dei fatti troviamo una componente intrinsecamente analogica. Di solito siamo portati a pensare che gli elementi descrittivi delle norme (es. sigaretta) non comportino un problema di analogia e di ragionamento analogico. La qualificazione di tali oggetti, al contrario, risulta fondamentale, dal momento che il ragionamento umano procede ontologicamente per analogie. Il concetto di interpretazione stretta, in sostanza, deve essere preso con una certa diffidenza: non esiste un’interpretazione stretta o larga, ma solo una corretta qualificazione del reale. Un’interpretazione troppo letterale, peraltro, finirebbe per non consentire uno sviluppo del diritto.

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