Nuovo passaggio: si parla dello stato socialista come stato di tutto il popolo. Non ci sono più, almeno simbolicamente, differenziazioni. Non ci sono più divisioni in classi.

Si riconosce e si rafforza il ruolo essenziale del partito comunista (art. 6). Sarà proprio questo nuovo ruolo uno dei fattori di crisi.

L’aspetto più interessante è la ricostruzione dei PRINCIPI FONDAMENTALI DELLO STATO SOCIALISTA:

  • Principio della UNITÀ DEL POTERE (art.2): tutto il potere dell’US appartiene al popolo che lo esercita attraverso il Soviet;
  • Principio di CENTRALISMO DEMOCRATICO;
  • Principio di RUOLO GUIDA DEL PARTITO;
  • Principio della LEGALITÀ SOCIALISTA.

Rimane il principio della revocabilità dei mandati. Introduzione della forma di democrazia diretta (art. 5). Si prevede che le questioni importanti sono discusse da tutto il popolo e possono essere approvate tramite il referendum.

Principio di centralismo democratico (art. 3): elezione di tutti gli organi del potere sociale dal basso verso l’alto e loro subordinazione al popolo. Dall’altra parte però c’è l’obbligatorietà delle decisioni degli organi superiori nei confronti di quelli inferiori. Modo di coniugare la … unica con la partecipazione del potere locale (bilanciamento del potere).

Principio della doppia dipendenza: ogni organo dipende orizzontalmente dai suoi elettori e verticalmente dall’organi di grado superiore.

Questi due principi vengono applicati a tutti gli organi dello stato.

La PROCURATURA, ricreata negli anni ’20, risponde solo verticalmente nei confronti del procuratore generale (e del Soviet Supremo). Si tratta di un organo di governo del diritto socialista: ha una struttura solamente gerarchica.

Nelle disposizioni iniziali troviamo il principio della legalità socialista (art. 4).

Art. 173: obbligo di rispettare le leggi e la prevalenza della costituzione sulle altre leggi.

Nella prima fase c’era il principio della legalità RIVOLUZIONARIA, i giudici dovevano decidere sulla base dell’idea della rivoluzione. Quando la rivoluzione si è conclusa, c’era l’esigenza di uno stato molto forte, si afferma così l’idea di LEGALITÀ SOCIALISTA, che si può capire solo in un contesto in cui il partito è in grado di modificare facilmente le leggi e la costituzione. Ogni decisione più importante viene presa all’interno del partito, proprio per questo motivo viene escluso il controllo d costituzionalità. Negli ordinamenti socialisti non ci sono forme di controllo di costituzionalità affidato a degli organi giurisdizionali, il controllo se c’è è affidato all’assemblea, nel caso dell’US era affidato al presidium.

Sul piano dell’organizzazione non troviamo sostanziali modifiche, si mantengono le disposizioni della costituzione del ’36: il presidium svolge sempre un ruolo centrale, ruolo-chiave del sistema, vi è poi il consiglio dei ministri.

Si può fare un cenno al sistema economico (art. 10-13). Definizione della proprietà socialista (art. 10). Ruolo molto imitato della proprietà come proprietà personale (art. 13), intesa come solo ciò che è necessario per vivere.

Proprietà:

  • Socialista, dello stato;
  • Personale, limitata al necessario per vivere.

Vi è un riferimento al diritto e dovere al lavoro, presente fin dalle costituzioni iniziali.

Sul piano dei diritti rimane lo stesso schema.

Si fa riferimento al modello federale (art. 70): permane il modello federale ma con quelle particolarità per cui non lo possiamo accostare al modello federale tradizionale. Necessità del modello federale per via delle tante diverse etnie presenti. Si parla di modello FEDERALSOCIALISTA. Nella sostanza era uno stato unitario. Ogni repubblica federale conserva il diritto di SECESSIONE.

Organizzazione giurisdizionale, della giustizia: sul piano dell’organizzazione c’era un sistema in parte organizzato a livello statale, ai primi tre livelli (tribunali del popolo, tribunali regionali e corte suprema), e poi c’era la CORTE SUPREMA FEDERALE. I giudici sono elettivi (art. 152). I giudici erano eletti dal Soviet corrispondente. Da un lato si afferma che i giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge (art. 155), dall’altro sono responsabili nei confronti di chi li ha eletti e possono essere revocati (art. 152). Non serve avere una formazione giuridica.

Il sistema giuridico sarà uno degli aspetti più problematici nella fase della transizione,e lo è tutt’oggi.

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