L’art. 14 stabilisce che <<l’errore inevitabile sul fatto costituente reato esclude la responsabilità penale. Se l’errore, avendo riguardo alle circostanze del fatto e a quelle personali dell’autore, era evitabile, la violazione è punita come colposa>> (co. 1). L’inevitabilità, quindi, non deve essere valutata in astratto ma nel contesto particolare in cui l’errore è maturato.

Il co. 2 dispone che <<l’errore su un elemento che qualifica la violazione (elemento specializzante) o su una circostanza aggravante esclude il loro apprezzamento>>. Tale soluzione, tuttavia, non tiene conto della possibilità che l’elemento specializzante possa configurare un reato meno grave (es. omicidio del consenziente). Per rimediare a tale conseguenza, quindi, l’art. 65 dispone che le circostanze inerenti alle modalità materiali del fatto si applicano soltanto a coloro che le conoscevano al momento dell’azione (es. l’autore di omicidio viene imputato per omicidio del consenziente se sussiste errore sull’elemento specializzante).

Il co. 3, con riferimento all’errore sul precetto, dispone che <<l’errore inevitabile sulla illiceità del fatto costituente reato esclude la responsabilità (error iuris inevitabile). Se l’errore è evitabile si applica la pena inferiore di uno o due gradi>>.

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