Nel sistema delle fonti la legge scritta non convive solo con il common law, ma anche con l’attribuzione di poteri discrezionali la cui portata risulta per noi inconcepibile: il sistema inglese sarebbe <<un’isola di tecnicismo in un mare di discrezionalità>>.

Al riguardo particolarmente rilevante risulta essere l’esercizio discrezionale dell’azione penale, riconosciuta sia alla polizia sia al prosecutor, il quale la esercita sotto il giudizio immotivato del gran jiury (organo composto da 23 cittadini). Il giudice, peraltro, non decide della colpevolezza dell’imputato, assumendo soltanto il ruolo di arbitro che guida mediante l’uso di interrogativi l’attività discrezionale della giuria (verdetto), chiamata a decidere in base al mero senso comune. La pena viene commisurata in un altro momento (sentencing), alla presenza del giudice e dei probation officers, ossia di ufficiali chiamati a seguire i soggetti sottoposti ad affidamento in prova successivi al giudizio e a preparare un rapporto sul condannato, con un’indicazione con riferimento alla pena idonea. Storicamente la pena ha avuto un forte orientamento specialpreventivo. L’udienza del sentencing, quindi, prevede un sistema più elastico per l’accettazione e la valutazione degli elementi di prova. Prove non ammesse nella fase dibattimentale possono essere utilizzati nella fase del sentencing.

L’abuso di questa discrezionalità viene limitato dalla rilevanza riconosciuta alla responsabilità della polizia e del prosecutor. La polizia statunitense, in particolare, viene ad avere un rapporto molto diretto con la zona di competenza. Lo sceriffo (o il prosecutor) viene addirittura ad essere eletto, elemento questo che comporta una particolare attenzione della polizia alla correttezza del proprio operato, anche da un punto di vista discrezionale. Quando la polizia viene a selezionare i casi (enforcement selettivo) presta particolare attenzione alla correttezza procedurale che pone in essere. Questo ha delle ripercussioni anche in punto di creazione della norma: il legislatore, infatti, contando sulla discrezionalità riconosciuta alla polizia e al prosecutor può mantenersi su profili abbastanza generici, che trovano una loro concretizzazione in un secondo momento (es. divieto di utilizzare le poste in maniera non conforme, conformità questa che viene stabilita in un secondo momento e non direttamente dal legislatore).

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