Il fenomeno della decodificazione ha prodotto alcune importanti conseguenze nel nostro sistema penale, sia in ordine ai rapporti tra il diritto penale ed i consociati sia riguardo ai rapporto tra la legislazione statale e i principi stabiliti nella parte generale del codice:

  • rapporti tra diritto penale e consociati: la proliferazione delle leggi speciali ha determinato una netta caduta di certezza del diritto, ossia di astratta conoscibilità della norma penale da parte del cittadino. Particolarmente grave, oltre alla caduta delle certezze giuridiche attinenti alle materie economico-commerciali, è quella inerente al momento interpretativo da parte degli organi giudiziali (es. disuguaglianze di trattamento per errori interpretativi). La nebulosità delle leggi speciali, peraltro, determina spesso il confluire sui medesimi fatti storici di numerose fattispecie incriminatrici interferenti. Il caos che ne deriva, tuttavia, non risulta governabile con i criteri risolutivi del concorso, rispettosi del principio di legalità: se è complicato verificare l’esistenza di una relazione di specialità reciproca tra due fattispecie, infatti, il compito diventa davvero impraticabile quando sia necessario raffrontare decine di fattispecie.

Da una situazione di questo tipo deriva un’inevitabile caduta dell’efficacia pedagogica della legge penale: la presenza di una norma nel codice, infatti, garantisce una più immediata via di trasmissione ai cittadini del significato di stigmatizzazione normativa di un dato comportamento criminoso;

  • rapporti tra legislazione speciale e principi generali del codice: mentre il codice possiede un preciso significato di garanzia, rappresentando il risultato di una lunga sedimentazione giuridica (manuale di istruzioni), la legislazione speciale incarna esigenze di tutela variabili che talvolta la portano persino a porsi in conflittocon i principi di parte generale. Occorre tuttavia sottolineare quantomeno due elementi:
    • in alcuni casi il compito delle leggi speciali è proprio quello di adeguare l’ordinamento penale ai nuovi principi e valori costituzionali;
    • in certe circostanze ragioni di politica criminale possono indurre il legislatore ad allontanarsi dalla disciplina generale di irretroattività, di determinatezza e di colpevolezza (es. l’art. 16 c.p. stabilisce che le norme di parte generale si applicano anche alle materie extra codicem, ma fa salva la possibilità che le leggi speciali deroghino al codice, nel tacito presupposto che le materie disciplinate possano presentare peculiarità tali da giustificare la deroga).

Le leggi speciali, in sintesi, sono un fattore di rischio per l’unità del sistema, ma sono anche un elemento di dinamismo e vitalità, non essendo affatto detto che la loro specialità sia il segno di una <<razionalità deteriore>>.

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