Caratteristiche estrinseche (generali):

  • la tumultuosità che ha caratterizzato la politica e il sistema giuridico della metà degli anni Sessanta si è riflettuta anche nel concepimento del codice del 1995. Per alcuni studiosi, in particolare, tale caos codicistico rappresenterebbe il risultato della mancanza di seri lavori di ricerca criminologica e scientifica;
  • la parte speciale del codice è caratterizzata da un’impronta ideologica: molte norme speciali, infatti, riflettono gli orientamenti progressisti della maggioranza socialista che era al governo durante la gestazione della riforma;
  • la parte generale del codice è fortemente dogmatica, dal momento che la scienza penalistica vi ha fatto sentire molto la sua influenza (ridondanza espressiva);
  • sussiste uno stretto legame con la Costituzionedel 1978:
    • nella relazione di accompagnamento al progetto del codice si trova una impegnativa affermazione del legislatore, secondo il quale il codice deve costituire attuazione positiva dei valori costituzionali (affermazione politica). Tale affermazione richiama la controversa tematica della fondazione costituzionale dell’oggetto della tutela penale, estremamente dibattuta in taluni ordinamenti;
    • il legislatore ha cercato di conciliare nel nuovo codice due esigenze contrapposte di politica criminale, l’allargamento della tutela penale mediante la sua estensione a nuovi beni o interessi e la concretizzazione legislativa del principio di extrema ratio della tutela penale. Questa seconda esigenza, in particolare, ha interessato la materia delle contravvenzioni (opposte ai delitti), le quali devono necessariamente considerarsi come illeciti complementari ai delitti;
    • con riferimento ai rapporti con la legge speciale, il codice presenta una contraddizione: sebbene riporti la legislazione penale complementare seguendo una tendenza pancodicistica, esso definisce come <<innecessaria e perturbadora>> l’idea di imprescindibile universalità ed esaustività del codice penale. Le leggi speciali cui si fa riferimento, tuttavia, sono quelle franchiste, che avevano potuto spiegare i loro effetti liberticidi proprio perché erano andate a porsi fuori dal codice penale al tempo vigente (leggi extra codicem).

L’idea universalistica, quindi, risulta essere:

  • innecessaria, perché non è l’inclusione di una norma nel codice, ma la Costituzione che garantisce la sua compatibilità con i principi fondamentali di garanzia;
  • perturbadora, perché se è vero che un codice deve raccogliere la maggior parte delle fattispecie incriminatrici, è ugualmente vero che in esso non possono trovare ingresso talune materie, caratterizzate da mutevolezza di disciplina;
  • con riferimento alla tendenza pancodicistica sopra citata, la dottrina spagnola ritiene che rimangano fuori dal codice solo le norme penali relative alla navigazione aerea, al controllo dei cambi, al contrabbando e allo svolgimento di operazioni elettorali. Come sottolineato in precedenza, tuttavia, in molti settori le norme penali non riescono a stare in piedi da sole, essendo necessario che ad esse sia affiancato un apposito procedimento amministrativo (es. aborto). Ricondotte nel codice, quindi, tali fattispecie incriminatrici, per mantenere una certa adattabilità, devono essere formulate facendo ricorso a clausole generali, a nozioni di valore o ad elementi indeterminati la cui precisazione risulta necessariamente discrezionale.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento