Secondo la dottrina, le funzioni della responsabilità civile sono quattro: affermazione della potestà statuale, sanzione, prevenzione e risarcimento, tuttavia attualmente tre di esse hanno perso completamente di valore:

  1. il danno può essere liquidato e risarcito anche senza ricorrere al giudice (es. arbitrati, ricorso a commissioni apposite).
  2. la sanzione non ha più gli effetti intimidatori che poteva avere un tempo.
  3. in molti casi si ha più convenienza a provocare danni, piuttosto che non ad adottare strumenti di prevenzione.

Attualmente, quindi, il risarcimento è la funzione prevalente della responsabilità civile, il cui sistema si fonda su una regola così ampia, da essere comunemente ritenuta una clausola generale di responsabilità: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno (art. 2043).

In questa regola si formalizzano due principi fondamentali, rilevanti in qualsiasi esperienza codificatoria, ma poi superati:

  • nessuna responsabilità senza colpa.
  • nessuna responsabilità senza lesione di un diritto soggettivo assoluto.

In questo settore la giurisprudenza segna un notevole ritardo rispetto alle elaborazioni della scienza giuridica, e in particolare, sembra trascurare alcuni principi costituzionali:

  • art. 2, che impone ai privati doveri di solidarietà sociale, in base ai quali chi ha causato il danno, o chi trae profitto dall’attività dannosa, deve risarcire le vittime di questa attività.
  • art. 41, che fissa limiti all’esercizio dell’iniziativa privata nel settore economico, in base al principio per cui le attività economiche dannose possono essere vietate o regolate in modo da prevenire il danno.
  • art. 32, che impone di proteggere l’integrità psico-fisica dei singoli, qualunque sia l’interesse economicamente utile sotteso alle attività del danneggiante.
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