La riforma del 1975 ha apportato notevoli modifiche anche alla posizione giuridica del minore, modificando in particolare la disciplina della filiazione, termine con il quale si fa riferimento non tanto ai diritti e ai doveri dei figli, quanto all’accertamento del rapporto di parentela che lega genitori e figli.

Esistono due tipi di filiazione, che tuttavia presentano effetti praticamente uguali:

  • filiazione legittima, ovvero filiazione avvenuta in costanza di matrimonio.
  • filiazione naturale, ovvero filiazione avvenuta fuori dal matrimonio.

Per sapere se una persona è figlio legittimo non occorre ogni volta fare accertamenti, in quanto operano automaticamente due presunzioni:

  • presunzione di paternità del marito (art. 231), per la quale chi nasce in una famiglia fondata sul matrimonio si presume essere frutto del concepimento della madre ad opera della persona con la quale essa è sposata.

Tale presunzione può essere contestata, non solo dal padre, ma anche dalla madre o dal figlio maggiorenne, con un’azione denominata disconoscimento della paternità che tuttavia, essendo in contrasto con il favor legitimitatis, è ammessa solo in casi determinati (art. 235):

  • se non vi è stata coabitazione tra i coniugi nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita.
  • se in quel periodo il marito era effetto da impotenza.
  • se la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.
  • presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 232), per la quale si considera concepito durante il matrimonio il figlio che nasce:
    • dopo centottanta giorni dalla celebrazione.
    • entro trecento giorni dallo scioglimento.

Se il figlio nasce prima dei centottanta giorni si presume ancora che sia figlio del coniuge della madre (art. 233), mentre se nasce dopo i trecento lo si considera non legittimo.

La madre è sempre certa, tuttavia anche tale presunzione può essere vinta con le azioni di contestazione della legittimità (es. sostituzione di neonato), le quali hanno anche lo scopo di escludere la legittimità quando il matrimonio era nullo o quando il figlio era nato in periodo diverso da quello legittimo. Le azioni di contestazione della legittimità sono imprescrittibili e spettano a chi risulti genitore o a chiunque vi abbia interesse (art. 248).

Il figlio, per reclamare la legittimità, deve provare la maternità e la paternità, il concepimento in costanza di matrimonio e l’esistenza di un matrimonio tra i genitori (art. 130). Se non vi è atto di nascita (titolo legittimo), si può provare la legittimità con il possesso di stato di figlio legittimo (art. 236), indicando che il figlio viveva in una situazione dalla quale si può presumere la legittimità (art. 237).

Filiazione naturale

La nascita di un figlio al di fuori del matrimonio crea immediatamente obblighi di assistenza, di educazione e di istruzione identici a quelli dei figli legittimi (art. 261), tuttavia, chi genera un figlio al di fuori del matrimonio non è obbligato a riconoscerlo come suo.

Il figlio, nel caso in cui non venga riconosciuto, risulta essere figlio di ignoti e gli viene a dato un nome di fantasia. Al contrario, nel caso in cui si voglia istituire un rapporto (di filiazione naturale) con il figlio, è necessario ricorrere ad un atto solenne, ovvero il riconoscimento di figlio naturale.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento