Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o negli altri casi previsti dalla legge (art. 149), tra i quali troviamo il divorzio, la cui disciplina è dettata dalla legge n. 898 del 1970. In essa sono previsti i soli, tassativi, casi in cui si può ottenere lo scioglimento del matrimonio e la conseguente cessazione dei suoi effetti civili (art. 3):

  • uno dei coniugi ha riportato la condanna all’ergastolo o una condanna per reati contro la famiglia, casi in cui si passa automaticamente al divorzio senza che sia necessaria la separazione. Per condanne di questo tipo, tuttavia, sono necessari anni e quindi passare al divorzio senza separazione si rivela una prospettiva illusoria che non viene quasi mai a realizzarsi, in quanto postulerebbe la convivenza dei coniugi fino all’avvenuta condanna.
  • pur essendovi assoluzione da questi reati per vizio di mente, il giudice accerta che il coniuge assolto non è idoneo a mantenere o ricostruire la convivenza familiare.
  • vi è separazione giudiziale o consensuale omologata, casi in cui la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno tre anni.
  • uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento e lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio.
  • il matrimonio non è stato consumato.

I rapporti personali tra ex coniugi sono regolati in modo diverso dalla separazione, dato che viene meno lo status coniugale, tuttavia permangono a carico di entrambi i coniugi doveri di natura patrimoniale e doveri verso i figli.

È necessario sottolineare come in sede divorzile il giudizio di addebitabilità eventualmente dichiarato in sede di separazione perda di valore, divenendo completamente irrilevante.

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