Comunione ereditaria

Finché non avviene la divisione dei beni ereditari tra gli eredi, si istituisce una comunione dei beni ereditari: ciascun erede ha una quota ideale della comunione ed esercita il diritto di proprietà sull’intero. Se uno dei coeredi vuole alienare una quota o parte di essa ad un estraneo, deve notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione (art. 732), ovvero il diritto di manifestare o meno la volontà di accettare la quota.

Tale istituto, il retratto successorio, ha lo scopo di evitare che, contro la volontà dei coeredi, venga introdotto un estraneo nella comunione ereditaria, alla quale si applicano sia le regole della comunione ordinaria dia quelle della divisione ordinaria.

Divisione ereditaria

L’asse ereditario deve essere diviso, a meno che non sia costituito da un solo cespite e non vi sia un solo erede. La divisione, che può riguardare l’intero asse oppure una parte di esso, ha natura dichiarativa ed effetto retroattivo.

Tale divisione può essere:

  • contrattuale, quando tutti i coeredi sono concordi sulla sua effettuazione.

I coeredi possono sempre domandare la divisione (art. 713 co. 1), dato che dispongono di un diritto potestativo imprescrittibile.

  • testamentaria, se vi provvede il testatore che indica in che modo si debbano imputare le quote agli eredi (art. 733). I beni che non sono divisi dal testatore, sono attribuiti secondo le regole della successione legittima (art. 734), ma se nella divisione è stato trascurato qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti, tale divisione è nulla (art. 735 co. 1). Inoltre, il coerede che ha subito lesioni nella quota di legittima può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri eredi (art. 735 co. 2).

Se uno degli eredi è minore di età il testatore può disporre che la divisione non avvenga prima che il minore non abbia compiuto da un anno la maggiore età (art. 713 co. 2). Il testatore può anche disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio (art. 713 co. 3).

  • giudiziale, se i coeredi non sono concordi.

Ciascun erede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobile dell’eredità (art. 718). I beni possono essere venduti all’incanto per il pagamento di debiti e pesi ereditari (art. 719). Se gli immobili non sono di facile divisione, dapprima si verifica se uno o più di essi possono rientrare in una delle quote di un coerede, e in tal caso si assegnano a questo, altrimenti si procede alla vendita all’incanto (art. 720).

La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza o dolo, azione questa che si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo (art. 761). Se sono stati omessi beni ereditari, la divisione non è nulla, ma dà luogo ad un supplemento della divisione (art. 762). La divisione, inoltre, può essere rescissa quando uno dei coeredi provi di essere stato leso oltre il quarto.

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