L’art. 816 considera universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. L’universalità di mobili si distingue dalla cosa complessa che si distingue dalla cosa semplice: la cosa semplice si compone di singoli elementi fusi in un tutto organico da rendere impossibile la separazione senza far perdere all’unità le sue qualità; la cosa composta o complessa è la coesione di più elementi separabili, che, unificati dallo scopo, perdono la rispettiva individualità. L’universalità di cose è invece costituita da una pluralità di cose semplici la cui unità appare soggettivamente collegata soltanto dalla volontà del proprietario. Per le universalità non si applicano le regole sugli acquisti a non domino delle singole cose mobili essendo le universalità parificate agli immobili per l’usucapione abbreviata.

Ugualmente per la tutela possessoria dell’azione di manutenzione. Per il resto le universalità di mobili seguono la disciplina dei beni mobili. Diversa dalla universitas rerum è la universitas iuris o universalità di diritto (una pluralità di rapporti giuridici considerati unitariamente alla legge). Le cose o i rapporti che compongono tale universitas sono diverse, e non esiste fra essi una unitarietà omogenea. Nell’universitas iuris sono ricompresi beni mobili e immobili, crediti e debiti, e rapporti di varia natura. A tale figura sono tradizionalmente ricondotte l’eredità come sintesi di elementi attivi e passivi del patrimonio del de cuius, e l’azienda, come complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

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