È importante stabilire giuridicamente dove la persona fisica risieda e dunque, per ogni soggetto, si distinguono luoghi giuridici diversi, a seconda delle loro caratteristiche:

  • la dimora: il luogo nel quale attualmente la persona si trova.
  • il domicilio: il luogo nel quale la persona si occupa dei suoi affari e interessi.
  • la residenza: il luogo nel quale la persona ha dimora abituale e dove risiede abitualmente anche la sua famiglia.

Nei casi in cui la persona non dia più traccia di sé occorre prevedere ai suoi interessi:

  • scomparsa: l’ipotesi meno grave in cui si nomina semplicemente un curatore che amministra gli interessi dello scomparso (art. 48).
  • assenza: se la scomparsa si protrae per più di due anni i diritti dell’assente si trasferiscono in capo ai presunti eredi (o legatari), che possono chiedere l’immissione temporanea nel possesso dei beni (art. 49). Nel caso in cui l’assente faccia ritorno i presunti eredi devono restituire i beni, ma possono trattenere le rendite (art. 56), mentre nel caso in cui si abbia notizia della morte dell’assente si apre la successione (art. 57).
  • morte presunta: se l’assenza dura da più di dieci anni si apre la successione ereditaria, con la compilazione però dell’archivio nel caso che il presunto morto ritorni (art. 58). Nel caso del ritorno si applicano le norme relative all’assenza.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento