Aspetto particolare dell’inadempimento consistente nel ritardo ingiustificato e imputabile al debitore. Non è dovuto risarcimento del danno provocato nel patrimonio del creditore se la prestazione è risultata impossibile per causa non imputabile al debitore, al quale spetta provarla insieme all’assenza di colpa.

  1. La costituzione in mora. È necessario cc 1219 che il creditore costituisca formalmente in mora il debitore intimandogli o richiedendogli per iscritto di adempiere la prestazione. La formale costituzione in mora è superflua nelle seguenti ipotesi:
    • quando il debito deriva da fatto illecito extracontrattuale, in quanto la gravità della lesione causata al diritto altrui ingenera automaticamente l’esigenza di una pronta riparazione;
    • quando il debitore dichiari per iscritto la propria intenzione di non adempiere;
    • quando è scaduto il termine, qualora si tratti di prestazione da eseguirsi al domicilio del creditore, come normalmente accade nel caso di obbligazioni pecuniarie;
    • quando si tratta di un’obbligazione di non fare cc 1222: ogni fatto compiuto in violazione di un’obbligazione negativa costituisce infatti di per se stesso inadempimento.
  1. La mora aggrava il rischio del debitore. Tra gli effetti della mora vi è l’aggravamento del rischio del debitore. L’estinzione dell’obbligazione per impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore non si verifica, e quindi egli è tenuto al risarcimento del danno (se è in mora) a meno che provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
  2. Il risarcimento del danno. La costituzione in mora determina anche, per il debitore, l’obbligazione di risarcire il danno che il creditore provi di aver subito a causa dell’inadempimento: il risarcimento cc 1223 deve coprire tanto la perdita subita dal creditore (danno emergente) quanto il suo mancato guadagno (lucro cessante), purché siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, e siano prevedibili come tali dal debitore. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare cc 1226 è liquidato dal giudice con valutazione equitativa; quello non prevedibile, che sia conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento, è risarcibile solo qualora dipenda da dolo del debitore. In caso di concorrenza, nel cagionare il danno, del fatto colposo del creditore, il risarcimento cc 1227 è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze derivatene; non è dovuto risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
  3. Il debito in denaro. cc 1224 Le prestazioni che hanno per oggetto la consegna di una somma di denaro (obbligazioni pecuniarie) non diventano mai impossibili: il debitore moroso resta tenuto a eseguirle; dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nel tasso legale. Al creditore che dimostri di aver subito un danno superiore al risarcimento ottenibile con gli interessi moratori spetta un risarcimento ulteriore.
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