I diritti d’obbligazione hanno caratteri distintivi: si presentano come diritti ad una prestazione personale, ossia ad un dato comportamento di un soggetto. Questo comportamento consiste in una prestazione di dare o consegnare, fare o non fare; i diritti d’obbligazione

  • sono relativi: spettano ad un soggetto nei confronti di uno o più soggetti determinati o determinabili;
  • fruiscono di una difesa relativa: il loro titolare può difenderli, con azione di giudizio, solo nei confronti della persona dell’obbligato;

RAPPORTO OBBLIGATORIO: è un vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l’esecuzione di una data prestazione. Possiamo distinguervi:

  • un soggetto attivo dell’obbligazione, detto creditore, al quale spetta di diritto esigere una data prestazione;
  • un soggetto passivo dell’obbligazione, detto debitore, il quale è tenuto ad eseguire la prestazione;
  • un oggetto dell’obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore;

Possono esserci più debitori o più creditori, quindi, i soggetti possono essere determinati o determinabili.

L’oggetto dell’obbligazione deve avere carattere patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di valutazione economica (art.1174). L’interesse del creditore, può anche non essere di natura patrimoniale.

La prestazione può essere classificata:

una prestazione di dare o consegnare: può consistere nel pagamento di una somma di denaro o nella consegna di un bene; essa può dare luogo ad obbligazioni di genere (cosa determinata solo nel genere) o ad obbligazioni di specie (cosa determinata nella sua identità);

una prestazione di fare: può dar luogo a obbligazione di mezzi (deve svolgere una determinata attività senza garantire il risultato) o ad un obbligazione di risultato (il debitore è obbligato, verso il creditore, a realizzare anche il risultato);

una prestazione di non fare: un imprenditore si obbliga verso un altro a non fargli concorrenza;

una prestazione di contrattare: consiste nel concludere un futuro contratto;

una prestazione di garanzia: vi è, come base di fondo, un promessa;

C’è solidarietà attiva quando, ciascuno dei creditori di un medesimo debitore, può rivolgersi a questo ed esigere da lui l’intera prestazione; c’è solidarietà passiva, quando ciascuno dei debitori del medesimo creditore, può essere costretto da questo ad eseguire l’intera prestazione (art.1292).

L’obbligazione è parziaria quando, ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte della prestazione; o quando, ciascuno dei debitori di un medesimo creditore (parziarietà passiva) può essere costretto a pagare solo la sua parte. (art. 1314).

Un’eccezione si ha quando la prestazione consista nella consegna di una cosa indivisibile o in una prestazione di fare indivisibile: in questo caso l’obbligazione sarà necessariamente solidale (art.1316).

Le fonti di obbligazioni sono:

  • il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto (le vedremo nel dettaglio).
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